Dalle denunce penali alle supermulte: le nuove sanzioni per chi cammina «senza motivo» analizzate da un giurista (spoiler: di dubbia costituzionalità)

«Ti tarpo le ali ai piedi», disegno di Matilde, 2 aprile 2020. Clicca per ingrandire.

di Luca Casarotti *

Il 22 marzo scorso, nella mia postilla alla testimonianza di Pietro De vivo pubblicata qui su Giap scrivevo:

«per essere per lo meno conformi alla costituzione, [i divieti introdotti con decreto del presidente del consiglio dei ministri dall’inizio dell’epidemia] dovrebbero essere profondamente ripensati. Ciò che il governo, arrivato a questo punto, non può permettersi di fare: non può permettersi di ripensare alcunché, ma non può nemmeno permettersi di trasferire l’esistente in una legge. Sarebbe come ammettere di aver del tutto sbagliato a gestire l’epidemia, dopo oltre un mese dal suo inizio. Sarebbe come dire d’aver scelto strumenti inidonei.»

All’apparenza, il riassetto delle misure di contenimento operato con il decreto legge (d.l.) 25 marzo 2020 n. 19 sembrerebbe smentire la mia previsione. Io invece credo che in larghissima parte la confermi, pur con le precisazioni che farò subito.

1. Un’unica pezza sui buchi del caos normativo

È vero che il d.l. contiene un elenco delle misure che possono essere adottate nel corso dell’emergenza sanitaria, dichiarata per un periodo di sei mesi con una delibera del consiglio dei ministri del 31 gennaio scorso. Quest’elenco è tassativo, lo si legge all’art. 1, comma 2 del decreto, e comprende 29 voci (lettere da a) ad hh).

Il precedente d.l. 23 febbraio 2020 n. 6, abrogato quasi per intero dal d.l. n. 19/2020, conteneva invece un elenco solo esemplificativo di restrizioni (art. 1, comma 2), e dava alle autorità competenti il potere di adottarne di altre, anche non previste nell’elenco, se ritenute necessarie a contrastare il contagio (artt. 1 e 2).

Ciò in pratica ha significato conferire soprattutto a governo e regioni una libertà illimitata di provvedere. Libertà che come sappiamo si è concretata in una produzione a getto continuo di decreti del presidente del consiglio dei ministri (dpcm), ordinanze ministeriali, decreti dei presidenti di regione e pure ordinanze contingibili e urgenti dei sindaci di moltissimi comuni, che hanno generato un quasi inestricabile caos normativo: non solo con buona pace della certezza del diritto, ma anche con l’effetto di aumentare la confusione tra la popolazione. E in tempo d’emergenza, l’aumento della confusione equivale all’aumento della paura.

Ora, detto che gli elenchi di misure contenuti nei due d.l. sono tecnicamente diversi, esemplificativo quello del d.l. n. 6/2020, tassativo quello del d.l. n. 19/2020, quest’ultimo menziona tutte le restrizioni e i divieti adottati finora, dando la possibilità di adottarli nuovamente per il futuro, ossia fino al termine dell’emergenza fissato per il 31 luglio 2020, e facendo oltretutto salvi gli effetti delle ordinanze e dei decreti emanati nel frattempo (art. 2, comma 3).

Il governo ha in sostanza voluto mettere al riparo la decretazione emergenziale dell’ultimo mese dalle pronunce d’incostituzionalità a cui sarebbe con ogni probabilità andata incontro.

Per farlo, ha dovuto limitare con un d.l., cioè un atto avente forza di legge, il numero e il tipo delle misure di contenimento disponibili. Tra esse ci sono tutte quelle a cui hanno fatto ricorso governo e regioni. L’elenco dell’art. 1, comma 2, d.l. N. 19/2020 è insomma una giustificazione a posteriori del già esistente. Non solo: il d.l. Conferma che gli strumenti giuridici principali per la gestione dell’emergenza rimangono, esattamente come prima, i DPCM (art. 2, comma 1). E, nelle more di quelli, le ordinanze del ministero della salute (art. 2, comma 2) oltre alla produzione normativa regionale (art. 3). Il D.l. n. 19/2020, quindi, ribadisce le scelte di politica legislativa fatte finora, solo sforzandosi – e probabilmente non riuscendoci del tutto – di riportarle nell’alveo della legalità costituzionale.

Bologna, quartiere Navile, Bolognina Ovest. Foto di Kai Zen B, 27 marzo 2020.

2. La cosiddetta «depenalizzazione»

La novità più importante introdotta dal decreto del 25 marzo riguarda però, e ancora una volta, il sistema sanzionatorio.

Come si sa, il decreto ha stabilito una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 3000 euro per la trasgressione alle misure: sanzione elevata fino a un terzo, dunque fino a un massimo di 4000 euro, se la trasgressione è commessa con l’uso di un veicolo (art. 4, comma 1). Per la violazione di alcune misure è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni (art. 4, comma 2).

Un reato, precisamente una contravvenzione punita con la pena congiunta dell’arresto da 3 a 18 mesi e della multa da 500 a 5000 euro, è stato inoltre introdotto per il caso in cui una persona positiva al virus non rispetti l’obbligo della quarantena (art. 4, commi 6 e 7).

Per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 19/2020, sono abrogate le sanzioni penali (il riferimento, come vedremo, è all’art. 3, comma 4, del d.l. n. 6/2020) e al loro posto si applica retroattivamente quella amministrativa nella somma fissa di 200 euro (art. 4, comma 8). Questi i tratti essenziali del quadro sanzionatorio così come lo ha riconfigurato il decreto del 25 marzo.

Prevedere, come fa questo d.l., un elenco di quasi trenta misure che governo e regioni possono assumere, e assoggettarle tutte – tranne la violazione della quarantena obbligatoria – a un’unica sanzione amministrativa che può essere irrogata entro un range di 2600 euro (esclusi gli aggravamenti), dettando pochissimi criteri per la sua commisurazione in concreto, è un esempio notevole di sciatteria legislativa. E poco importa che la prassi di scrivere leggi in questo modo sia frequente. Resta sciatta, e dà spazio a una discrezionalità che può concretizzarsi in trattamenti diversi di situazioni simili, a seconda di chi irroga la sanzione. In questo senso, la realtà delle prime due settimane di lockdown è scoraggiante, a dir poco.

Com’è evidente, a questa impropriamente detta «depenalizzazione» corrisponde un inasprimento delle sanzioni per la trasgressione ai divieti. È una scelta che difficilmente può essere sottoposta a un sindacato di legalità, ossia a un giudizio di conformità ai principi dell’ordinamento, in primis quello d’uguaglianza: la corte costituzionale direbbe che questo tipo di scelte rientrano nella discrezionalità politica del legislatore. Se una critica di legalità è molto probabilmente fuori discussione, almeno una critica in punto di giustizia rimane aperta: è giusto inasprire un trattamento sanzionatorio, quando il tasso di violazioni è stato costantemente basso (sotto il 5% dei controlli effettuati), e non ci si è preoccupati di dimostrarne in alcun modo l’effettiva correlazione con il decorso del contagio?

E c’è un altro fatto, di una sconcertante banalità, ma che al tempo dell’emergenza bisogna persino ricordare, visto l’automatismo contestazione = responsabilità che domina il discorso pubblico. La fondatezza dell’addebito di un illecito, penale o amministrativo che sia, si può sempre contestare nel merito. Il diritto di difesa continua a esistere, nonostante la topica colpevolizzante sfruttata a media unificati. Bisognerà parlarne, nelle prossime settimane.

Proviamo ad analizzare nel dettaglio il decreto del 25 marzo, partendo dal punto su cui più ho insistito nelle settimane scorse.

Bologna, quartiere Navile, Bolognina Ovest. Foto di Kai Zen B, 27 marzo 2020.

3. “Salvare” denunce che non stavano in piedi

Delle oltre centomila denunce per le violazioni dei dpcm di cui ha dato notizia il ministero dell’interno, la stragrande maggioranza contestava la violazione dell’art. 650 del codice penale. Un reato che non poteva configurarsi per i motivi ben noti, e che altri ha spiegato molto meglio di me. La disposizione su cui si basavano le contestazioni era quella dell’art. 3, comma 4, del d.l. n. 6(2020: «Salvo che il fatto non costituisca piu’ grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto e’ punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.»

Questa disposizione è stata abrogata dal d.l. n. 19/2020: possiamo perciò evitare di occuparci dei problemi di legalità che poneva. Il legislatore, però, non si è limitato all’abolizione. All’art. 4, comma 8, del d.l.: n. 19/2020 ha previsto che ai fatti incriminati dalla norma ora abrogata, e commessi prima dell’abrogazione (cioè prima dell’entrata in vigore dello stesso d.l. n. 19/2020), si applica retroattivamente la sanzione amministrativa pecuniaria di 200 euro: vale a dire, la sanzione amministrativa prevista in via generale dall’art. 4, comma 1, del decreto, ridotta della metà rispetto al minimo edittale (400 euro).

Detta come va detta, qui il legislatore ha cercato di salvarsi la faccia, ed è quasi certo che non ce l’abbia fatta. C’erano centomila denunce accumulatesi in 15 giorni, che oltre ad essere di assai dubbio fondamento avrebbero certamente finito con l’ingolfare il sistema giudiziario. Per non trovarsi con una massa di procedimenti archiviati senza ulteriori conseguenze, e per non dover affrontare un giudizio di costituzionalità dell’art. 3, comma 4, d.l. n. 6/2020, il governo ha eliminato la norma dall’ordinamento, e al suo posto ha escogitato questa sanzione amministrativa pecuniaria retroattiva.

4. Le nuove sanzioni e il principio di uguaglianza di fronte alla legge

Gian Luigi Gatta

Come ha già osservato su Sistema Penale Gian Luigi Gatta, al cui articolo rimando per una disamina più tecnica di quella che qui sto facendo,

«la disciplina dell’art. 4, co. 8 d.l. n. 19/2020 è compatibile con il principio di irretroattività di cui all’art. 25, co. 2 Cost. se e nella misura in cui non comporti una punizione dell’agente più severa di quella al quale lo stesso avrebbe potuto andare incontro sulla base della legge vigente al tempo del fatto, e che era da lui prevedibile e calcolabile in quel momento.»

Dato che l’art. 3, comma 4, d.l. n. 6 2020 rimandava alle sanzioni previste dall’art. 650 c.p., cioè arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 206 euro, e dato che la nuova sanzione amministrativa pecuniaria si applica ai fatti pregressi nella misura di 200 euro, la regola sembrerebbe rispettata.

Sennonché, osserva ancora Gatta, una sanzione in misura fissa comminata indiscriminatamente a violazioni di divieti diversi – tutti quelli che si richiamavano al d.l. n. 6/2020: spostamenti ingiustificati, divieto d’assembramento e così via – non sembra compatibile con il principio costituzionale d’eguaglianza, che impone di trattare situazioni eguali in modo eguale, e situazioni diverse in modo diverso. Insomma, ancora una volta ci troviamo di fronte a una norma sanzionatoria sospettabile d’incostituzionalità.

A me pare dubbio che sia compatibile con il principio d’eguaglianza anche l’aumento della sanzione amministrativa fino a un terzo, di cui al comma 1 dello stesso art. 4, per il caso che la violazione di una misura sia commessa con l’uso di un veicolo. La ratio dell’aggravio sanzionatorio dovrebbe essere questa: che l’uso di un veicolo permette di percorrere lunghe distanze, e quindi di propagare la potenzialità del contagio ad aree più vaste di quelle che potrebbe coprire qualcuno che si sposta a piedi. Ma non è affatto detto che chi usa un veicolo compia lunghi spostamenti. Eppure la disposizione, indiscriminatamente, punisce in modo più grave chi dovesse violare una qualunque delle misure di contenimento a bordo di un veicolo. Anche in questo caso la mia impressione è quindi che siano irragionevolmente trattate in modo uguale situazioni diverse.

5. Violazione della quarantena e «reato d’epidemia»

Leggiamo ora, sempre dell’art. 4, i commi 6 e 7:

«6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque piu’ grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), e’ punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.
7. Al comma 1 dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000.»

Come anticipavamo, si tratta del reato che punisce, con l’arresto da 6 a 18 mesi congiunto all’ammenda da 500 a 5000 euro, chi viola la quarantena obbligatoria per le persone positive al virus.

Il comma 6 si apre con quella che tecnicamente viene chiamata clausola di salvezza: la contravvenzione di cui stiamo parlando si configura solo se la condotta non «costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque piu’ grave reato.» L’art. 4, comma 6, richiama dunque l’art. 452 cod. pen.: faceva lo stesso già una circolare del ministero dell’interno diretta ai prefetti emanata l’8 marzo scorso.

In più di un articolo giornalistico si è letto che chi viola la quarantena rischia 12 anni di carcere, così com’era stato scritto ai tempi dell’emanazione della circolare ministeriale. Tocca quindi ribadirlo: non è vero.

Facciamo corretta informazione giuridica. Ecco il testo dell’art. 452:

«Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:
1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte;
2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l’ergastolo;
3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l’articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.
Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.»

La reclusione dai 3 ai 12 anni è prevista al n. 1), che rimanda agli artt. 438 e 439, nella parte in cui questi stabiliscono la pena di morte. Ma essendo la pena di morte stata abolita dal codice penale con il decreto luogotenenziale 10 agosto 1944 n. 224, il n. 1) dell’art. 452 s’intende implicitamente abrogato. La pena massima che può essere irrogata in applicazione dell’art. 452 è 5 anni (n. 2).

Va detto anche che in sé il richiamo all’art. 452 nel d.l. n. 19/2020 non mi pare sia del tutto pertinente, come già non lo era nella circolare ministeriale dell’8 marzo. Ciò almeno per due ragioni.

Plague Spreader [Cagionatore di epidemia e dunque reo ai sensi dell’art. 438 del codice penale], un NPC (Non-Player Character) di World of Warcraft, grande classico dei giochi di ruolo online.

La prima, e meno forte, ha a che fare con la storia di questo reato.

Il delitto di cui all’art. 452 veniva evocato dalla circolare ministeriale, e viene ora evocato dal d.l. n. 19/2020, principalmente perché rimanda all’art. 438 cod. pen., che a sua volta punisce chi contribuisca al rischio di propagazione di un’epidemia «mediante la diffusione di germi patogeni». L’art. 438 punisce il comportamento doloso, l’art. 452 quello colposo. Ma il reato di epidemia non è affatto stato pensato per le condotte a cui il legislatore sembra volerlo ora applicare, seppure nella sua declinazione colposa. Il manuale di diritto penale di Giovanni Fiandaca ed Enzo Musco ne presenta così la ratio:

«Questa fattispecie, sconosciuta ai codici precedenti, è stata introdotta dal legislatore del Trenta in base alla considerazione che l’evoluzione scientifica ha (almeno teoricamente) incrementato la possibilità di procurarsi colture di germi patogeni, al fine di provocare e diffondere epidemie».

Insomma, nulla a che vedere con violazioni dell’isolamento imposto dalla quarantena.

La seconda ragione, a mio avviso più stringente, è questa: l’art. 438, a cui il 452 – come detto – rimanda, punisce chi causa un’epidemia. E chi può, ora, anche solo determinare il pericolo di causare un’epidemia, dato che l’epidemia è già in atto?

La contravvenzione prevista dall’art. 4, comma 6, del DL. N. 19/2020 pone poi un altro problema. Il reato punisce la violazione della quarantena, ma non c’è una norma o un complesso di norme che disciplinano questa misura. E dal momento che la quarantena incide sulla libertà personale, una sua disciplina deve rispettare le riserve di legge e di giurisdizione stabilite dall’art. 13 della costituzione. Di nuovo con le parole di Gatta:

«Manca nell’attuale quadro normativo […] una disciplina organica della misura (chi è legittimato a disporla? per quanto tempo?); una misura che in quanto limitativa della libertà personale sembrerebbe dover sottostare ai limiti dell’art. 13 Cost. Ciò significa necessità della previsione legislativa dei casi e dei modi in cui la misura può essere disposta, con provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria, quanto meno nella forma della convalida.»

6. Articoli e commi che sembrano contraddirsi a vicenda

Vengo, infine, a un dubbio che mi pongo leggendo l’art. 4, comma 1, del decreto.

Per onestà intellettuale, cioè per non fingere un’imparzialità che non ho, dico subito che si tratta di una perplessità influenzata dal mio orientamento ideologico, critico verso l’uso su vasta scala degli strumenti sanzionatori. Ciò che mi induce a valutare molto rigorosamente il dato testuale delle norme sanzionatorie, e mi spinge forse a un atteggiamento ipercritico.

Leggiamo la prima parte dell’art. 4, comma 1:

«Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3, e’ punito con la sanzione amministrativa etc.»

L’art. 4, comma 1, richiama gli artt. 1, comma 2, 2, comma 1, e 3 dello stesso decreto. L’art. 1, comma 2, come abbiamo detto, contiene l’elenco tassativo delle misure adottabili. Leggiamo le altre due disposizioni richiamate. Art. 2, comma 1:

«Le misure di cui all’articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.»

La norma detta quindi la procedura da seguire nell’adozione dei DPCM applicativi delle misure di contenimento. Una norma simile si trovava nell’abrogato d.l. n. 6/2020. L’art. 3 invece recita:

«1. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attivita’ di loro competenza e senza incisione delle attivita’ produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.

2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, ne’ eccedendo i limiti di oggetto [di] cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.»

Dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria si applica alle violazioni delle misure disposte con i DPCM adottati secondo le procedure di cui all’art. 2, comma 1, e con le Norme regionali emanate ai sensi dell’art. 3 nelle more dell’adozione dei DPCM: norme regionali che perdono efficacia una volta che i DPCM vengano infine adottati.

Nell’introdurre la sanzione amministrativa pecuniaria, l’art. 4, comma 1, non richiama invece i commi 2 e 3 dell’art. 2. Li riporto:

«2. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all’articolo 1 possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure gia’ adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.»

Vista nel complesso, la disciplina degli artt. 2 e 3 del decreto mi sembra che segua due direzioni. L’art. 2, commi 1 e 2, e l’art. 3 dispongono per il futuro, cioè stabiliscono la procedura di adozione dei DPCM applicativi delle misure (art. 2, comma 1), e danno la possibilità al ministero della salute e alle regioni di provvedere in via d’urgenza, prima dell’adozione dei DPCM. L’art. 2, comma 3, invece, in sostanza fa salve le misure adottate finora.

Come abbiamo visto, però, la norma che introduce la sanzione amministrativa pecuniaria (art. 4, comma 1) richiama solo l’art. 2, comma 1, e l’art. 3. Dunque, a rigore, si dovrebbe dire che le violazioni alle ordinanze del ministero della sanità di cui all’art. 2, comma 2, non rientrano nel perimetro della sanzione. E salvo per i fatti pregressi considerati dall’art. 4, comma 8, del decreto (che detta una norma anch’essa problematica, come abbiamo già visto), lo stesso io direi anche rispetto alle violazioni delle ordinanze e dei decreti adottati in base al d.l. n. 6/2020, di cui parla l’art. 2, comma 3.

È vero che di quelle ordinanze e quei decreti l’art. 2, comma 3, fa salvi gli effetti. Ma l’art. 2, comma 3, non è richiamato dall’art. 4., comma 1, che stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria. Se questo è vero, perché una violazione possa essere amministrativamente sanzionata, la misura trasgredita dovrebbe essere adottata o con un dpcm emanato secondo le procedure di cui all’art. 2, comma 1, o con le norme ad efficacia provvisoria di cui all’art. 3, ossia le uniche due disposizioni procedurali a cui rimanda la norma sanzionatoria dell’art. 4, comma 1.

Il legislatore avrebbe potuto, almeno per chiarezza, richiamare nell’art. 4, comma 1, anche i commi 2 e 3 dell’art. 2. O avrebbe potuto espressamente equiparare la vecchia decretazione a quella adottata ai sensi dell’art. 2, comma 1. Ma non ha fatto né l’una né l’altra cosa.

7. Conclusioni

Lo dico onestamente: è ben difficile che un’interpretazione così rigorosa dei dati testuali trovi accoglimento nella prassi. Verosimilmente alle violazioni delle vecchie misure commesse dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 19/2020 verrà applicata la sanzione amministrativa piena, così come prevista dall’art. 4, comma 1, del decreto, sulla base del fatto che quelle misure rientrano comunque nell’elenco tassativo di cui all’art. 1, comma 2. Del resto, le misure di contenimento sono state prorogate al 13 aprile con il DPCM di mercoledì primo aprile, emanato appunto ai sensi dell’art. 2, comma 1 del d.l.

Concludo qui le mie riflessioni sulle violazioni commesse tra il momento in cui ha cominciato a essere efficace il d.l. n. 19/2020 e il 4 aprile, giorno d’entrata in vigore del DPCM del primo aprile. Mi è sembrato giusto far notare quelli che a me paiono difetti non di poco conto nella tecnica di redazione normativa. Difetti che vanno ben al di là del caso specifico, e che non sono il solo a trovare intollerabili in norme emergenziali, con le quali per di più vengono introdotte restrizioni e sanzioni. Sulla lingua di fatto indecifrabile della decretazione d’emergenza si era espresso molto duramente un giurista autorevolissimo, e non certo sospettabile di inclinazioni anti-istituzionali, come il giudice emerito della corte costituzionale Sabino Cassese:

«È comprensibile — ma non giustificabile — l’avere scelto la strada sbagliata di creare in fretta e furia un nuovo diritto dell’emergenza sanitaria, uscendo dai binari delle leggi di polizia sanitaria già esistenti, a partire dalle norme della Costituzione sulla profilassi internazionale fino a quelle del Servizio sanitario sulle epidemie e al testo unico delle leggi sanitarie.
Non si comprende, invece, perché i nostri governanti continuino a scrivere proclami così oscuri. L’ultimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, annunciato in televisione la sera del 21 marzo, firmato la sera successiva ed entrato in vigore il giorno dopo, contiene, nella parte dispositiva, 864 parole e ben dieci rinvii ad altri decreti, leggi, ordinanze, codici, protocolli. A Palazzo Chigi pensano che tutti gli italiani siano dotati di una raccolta normativa completa, incluse le ordinanze?»

* Luca Casarotti è un giurista. Fa parte del gruppo di lavoro Nicoletta Bourbaki e fornisce consulenza legale alla Wu Ming Foundation. Scrive di uso politico del diritto penale e di antifascismo, principalmente su Giap e su Jacobin Italia. Ha una seconda identità di pianista e critico musicale.

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164 commenti su “Dalle denunce penali alle supermulte: le nuove sanzioni per chi cammina «senza motivo» analizzate da un giurista (spoiler: di dubbia costituzionalità)

  1. […] di paura, di bombardamento mediatico contro improbabili capri espiatori (con tanto di supermulte probabilmente incostituzionali), mentre la gente è sprangata in casa e si discute di «ora d’aria» per i […]

  2. Grazie per l’utile disamina, io mi ero persino armata di buona volontà per provare a decifrare questa immensa ( in rapporto al tempo) mole di provvedimenti e premunirmi per eventuali ricorsi, ma all’ennesimo “salvo che…” confesso che mi sono arresa.

    • Ci vorrebbe un vademecum, un piccolo «Manuale di difesa legale» per chi si è preso la multa, per chi ha sfidato o sfiderà lo stigma sociale e di stato nei giorni del coronavirus, per chi ha incontrato o incontrerà sulla propria strada le forze dell’ordine. Noi stiamo già chiedendo troppo a Luca, da un mese lo spremiamo come un limone, ma sarebbe bello se giurist* e avvocat* si mettessero a compilarne uno.

      • Non sono un giurista ma da profano ho intuito che: nel 1° paragrafo delle conclusioni( punto 7) l’ autore, avv. Luca Casarotti, esprima che chi ha violato la norma prima del 25 marzo paga per DlL. 19 art. 4 euro 200(la metà della sanzione minima), chi l’ ha violata dopo almeno 400 ( esclusi gli aggraventi per l’ uso dell’ automobile).
        A questo punto come si possa procedere al vaglio sindacale del rispetto del principio di uguaglianza da parte della Consulta diviene oggetto di auto- difesa civica, incidendo sulla sfera politica del cittadino di uno Stato di diritto che dall’ ottocento tutela nella Costituzione, Repubblicana in art. 3, l’ uguaglianza formale.
        Riguardo al controllo giudiziale non normato in caso di quarantena, la mancanza mi sembra grave, non capisco territorialmente il sindaco o la ASL come debbano svolgere il ruolo di Autorità disciplinare.

      • Ci vorrebbe uno scudo penale come lo vogliono fare per i medici. Nessuna possibile accusa di malasanità o di irresponsabilità medica.sono multabili anche gli avvocati che vogliono difendere i familiari delle vittime che chiedono chiarezza.

  3. Lo scudo penale, ovvero quello che in lessico strettamente giuridico si chiama “ pararsi il c***”, è già stato avanzato come proposta per i nostri cari governanti. Riguardo la tutela ex ante del personale sanitario, posto che nessuno mette in dubbio lo sforzo immane profuso in questo momento, non sono sicura che sia La strada maestra da percorrere frettolosamente e sull’onda dell’ emotività.

  4. Intanto, per aggiungere confusione e sconcerto, il governatore del Piemonte ha promulgato un editto, in vigore da oggi, credo, che porta addirittura 200 metri la distanza massima da casa per gli audaci che decidano di uscire all’aperto, e non so se il proclama comprenda in questa limitazione anche gli spostamenti per andare a fare la spesa, ciò che equivarrebbe in pratica a tenere quasi tutta una città agli arresti domiciliari, con poche eccezioni. In più, le sanzioni per chi trasgredirà questo diktat sono state inasprite. Possibile che esistano due diverse normative, una governativa e una statale? Come ci si dovrebbe comportare? Se mi attengo alle norme del governo centrale posso allontanarmi di 1 km, ma così sarei cinque volte trasgressore, secondo le norme regionali. Questo è troppo, e la prospettiva di andare avanti così ancora per un mese e mezzo è allucinante.

  5. Mi hanno appena fatto una denuncia con sanzione di 400 euro (ridotta a 280 se la pago entro 30 giorni), perchè stavo correndo. Facevo un percorso su una strada secondaria di 2 Km avanti e indietro assolutamente da solo e lontano da chiunque. La sfortuna ha voluto che quando mi hanno fermato ero proprio alla distanza di 2km da casa.

    Secondo voi posso fare ricorso basandomi sul fatto che lo stare in prossimità della propria abitazione è discutibile? Qualcuno mi sa dire come si fa e se mi conviene?

    Con la coscienza sono a posto anche se il poliziotto mi ha trattato come un criminale pubblico.
    Mi occupo di salute pubblica per professione. So che un virus si contagia stando vicini in un luogo chiuso, non correndo da soli all’aperto.
    Il dubbio è quello solito in caso di ricorso. Se pago ora 280 euro rosico ma non se ne parla più. Se non mi accettano il ricorso sono 400 euro più altre 400 minimo di spese legali. Allora rosicherei tantissimo.

    • Prevedere come andranno a finire questi ricorsi, al momento, è praticamente impossibile, data l’assoluta novità di norme del genere, e quindi la mancanza di un orientamento giurisprudenziale a cui fare riferimento. Posso però dirti che i termini per fare ricorso sono sospesi fino al 15 aprile, cioè inizieranno a decorrere da quel giorno (salve ulteriori proroghe della sospensione): quindi il tempo per raccogliere qualche parere c’è. Purtroppo io non sono un pratico, nel senso che non faccio l’avvocato: ho il titolo, ma non esercito la professione. Faccio ricerca in università. Sarebbe bene sentire l’opinione di chi è più di me a diretto contatto con la prassi.

    • All’inizio di questo incubo infinito, una persona piuttosto affidabile che se ne era interessata per togliersi ogni dubbio, mi aveva detto di fare molta attenzione alla differenza fra multa e ammenda. Quest’ultima, se comminata, garantisce l’iscrizione al casellario giudiziale, in pratica ti sporca la fedina penale. Un avvocato a cui si era rivolto gli disse che è del tutto sconsigliabile pagare subito, ciò che equivale ad ammettere la colpa. Si dovrebbe, secondo lui, chiamare un legale di propria fiducia – chi ce l’ha – per farsi difendere, perché altrimenti l’iscrizione al casellario giudiziale, con tutte le molto spiacevoli conseguenze che comporta, diventa inevitabile. Non so bene quali corpi di polizia (carabinieri, guardia di finanza, vigili) siano autorizzati ad emettere un’ammenda, forse soltanto la guardia di finanza, ma meglio informarsi.

      • Nessuna ammenda e nessuna multa. La prima prevista per le contravvenzioni, la seconda pena pecuniaria per i delitti. Ci troviamo, e chiedo al dott. Casarotti di darmene conferma, nell’ambito di applicazione della legge 689/1981. Mi riservo di approfondire. Ma il campo è certamente quello degli illeciti amministrativi. Non è mia intenzione aizzare nessuno perché sono consapevole che il fatto di poter “levarsi il pensiero” sborsando una data somma può essere incentivante, ma è proprio su questo che fanno leva! Non crediamo ai titoli dei giornali e nemmeno a certi rappresentanti dello istituzioni che vaneggiano di codice penale a sproposito e ricordiamo che esistono i c.d. strumenti di difesa. La lettura dell’articolo sotto cui ci troviamo a commentare sarà in tal senso illuminante.

        • Esatto, le sanzioni previste dal d.l. n. 19/2020 sono illeciti amministrativi, la cui disciplina generale è dettata dalla legge che citi (n. 689/1981): siamo fuori dall’ambito del diritto penale. L’unica fattispecie di reato introdotta dal decreto è la contravvenzione per chi, positivo al virus, viola la quarantena obbligatoria, quella sì punita con sanzioni penali, ossia l’arresto da 6 a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5000 euro (art. 4, commi 6 e 7). Per le altre violazioni è comminata una sanzione amministrativa, che in nessun caso potrebbe essere menzionata nei certificati penali. Prima della promulgazione del d.l. n. 19/2020 era stata fatta molta confusione con l’articolo 650 del codice penale, su cui erano circolati anche vocali molto fuorvianti, ma ora è inutile ritornare sulla questione, perché il decreto più recente ha eliminato ogni richiamo alle sanzioni previste da quel reato.

    • Ciao Stefano. Io sono nel tuo identico caso. Multato questa domenica di 400€ per aver corso a meno di 1 km da casa, ero da solo come un cane in una zona dove non c’era nessuno per almeno 2 km quadrati. Un carabiniere, forse nervoso o in carriera non so, non ha voluto sapere ragioni. Non ho fatto pio, ho cercato di convincerlo 4/5 volte, ma non mi metto di sicuro a discutere.
      Fatto sta che non so se fare ricorso, 280€ subito oppure quanto non so se me lo bocciano. Il rischio c’è. Bisognerebbe sapere magari il parere di un avvocato anche se queste sono comunque sanzioni nuove e con nuovi verbali. Io sto in Toscana e qua non sono state date misure specifiche come in altre regioni per La distanza da casa ammissibile per l’attività motoria.

      • Qui un eventuale ricorso potrebbe fare leva sulla vaghezza del precetto, in particolare dell’elemento della prossimità, e quindi sulla difficoltà di obbedirvi, date anche le differenze d’interpretazione riscontrate nella prassi, il che in sostanza determina l’impossibilità di conoscere =perché non esiste) un orientamento consolidato al quale uniformarsi.
        Detto questo, non ripeterò mai abbastanza che, pur esistendo secondo me margini in punto di diritto per impugnare la sanzione, la decisione se ricorrere o meno non va presa a cuor leggero: va valutata in base alla disponibilità di tempo e danaro che ognun* di noi ha, all’eventuale conoscenza di legali amici etc. Per questo sarebbe molto importante escogitare una forma di coordinamento tra chi intende ricorrere contro queste sanzioni, istituire un legal team ad hoc, supportare l’iniziativa con una campagna di informazione e raccolta fondi…

        • Anche io sono stato multato con cane al seguito a circa 400 mt da casa. Sanzione di 400€ ridotta a 280€ se pagata entro il 15 maggio. Prima di sanzionarmi l’agente mi ha chieso dove fossi stato prima di essere fermato, nel verbale ha calcolato la distanza massima dalla mia abitazione
          che ho dichiarato (600 mt) nonostante mi trovassi in quel momento a circa 400 mt da casa. Non è scorretto anche solo questo fatto? Ho provato a spiegare che il giro che stavo facendo, pur portandomi a più di 200 mt da casa, evitava le strade strette del centro storico dove abito ma non c’è stato niente da fare è rimasto fossilizzato sui 200 mt. Tra l’altro la Regione Emilia Romagna non ha scritto da nessuna parte, mi sembra, che per rimanere in prossimità della abitazione fosse necessario rimanere a circa 200 mt da essa.
          Sto pensando al ricorso. In caso di rigetto quanto mi costerebbe questa faccenda?
          grazie

          • Ciao Luca, il costo del ricorso si aggira sui 70 euro, più l’onorario dell’avvocato, che dipende dalla tariffa che applica il singolo professionista, salvo la possibilità di accedere al gratuito patrocinio.

            • grazie Wu Ming
              io ero convinto di poter fare autonomamente il ricorso al Presidente della Regione Emilia Romagna senza avvocato. La violazione contestata è quella dell’art. 3 del DPGR n. 58/2020.
              “nel caso in cui lo spostamento a piedi sia dovuto a ragioni di salute o per le esigenze fisiologiche dell’animale di compagnia, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione”
              Sei sicuro che occorra un avvocato? Ero convinto si trattasse di un ricorso tipo quello al Prefetto contro una multa per violazione al Codice della Strada….

              • L’assistenza del difensore non è obbligatoria, in effetti.
                È solo una prassi che si adotta per strutturare meglio il ricorso.

          • A me è successa una cosa simile: ero a circa un km e mezzo da casa e il vigile urbano che mi ha multato ha calcolato con google maps la distanza che occorre fare in macchina per raggiungere il punto, che risultava di 3 km.
            Ma il punto è che il rischio del fare il ricorso, se non ricordo male, è che se poi non viene accolto paghi la sanzione nella misura intera perché nel frattempo passano i 30 giorni entro i quali si paga in misura ridotta.
            Che è da sempre uno dei principali deterrenti alla presentazione dei ricorsi.
            Io attenderei lo sviluppo degli eventi per capire, perché davvero l’indeterminatezza e opinabilità del concetto di prossimità secondo me potrebbe essere un problema proprio per i giudici di pace, chiamati a decidere di una possibile mole di ricorsi.
            E comunque se dovrò pagare, visto che non mi cambia la vita (e forse neanche non correre per un po’) spero che li spendano per il meglio.

        • Stamani mi sono ritagliato un po’ di tempo per rileggere le norme e fare qualche ricerca e vedo sostanzialmente due alternative: o si dà una lettura puramente testuale della disposizione che subordina l’esercizio dell’attività motoria al concetto di “prossimità” e, in tal caso, si apre il tema della (in-)determinatezza della fattispecie, con possibile violazione degli art. 25 Cost. e delle norme internazionali (art. 7 CEDU, art. 49 CDFUE); o viceversa si accede a una lettura della norma che ne valorizzi la funzione (imporre il distanziamento sociale per contrastare la diffusione del virus) e, in tal caso, la “prossimità” assume una valenza diversa, per cui rileva non tanto (e non solo) la semplice distanza da casa, ma il più generale contesto in cui l’attività è svolta (e, quindi, oltre alla distanza, verrebbe in rilievo la conformazione urbanistica dell’area, l’orario, la presenza di altre persone etc.).

          Ho scritto un commento un po’ più in basso con qualche riferimento in più, ma volevo riproporre anche qui queste idee, sperando che siano di qualche utilità e possano contribuire al coordinamento che tu auspichi. Restano, ovviamente, ferme le peculiarità di ogni singolo caso, le disposizioni più restrittive adottate dalle singole regioni e le già segnalate difficoltà di prevedere che tipo di interpretazione offriranno i giudici.

  6. Nel tuo Comune e/o Regione hanno emanato ordinanze più restrittive rispetto alle disposizioni nazionali che ad esempio sostituiscano il discutibile concetto di “ prossimità” con un dato limite? E questo limite in base a quali parametri é stabilito? I militari hanno verbalizzato che “ praticavi attività motoria”?, che “ correvi”? O semplicemente che “ percorrevi” quella strada? Tu cosa hai dichiarato? Non voglio sottoporti ad interrogatorio, é solo per sottolineare le variabili ( ergo gli appigli) in gioco.

    • Non mi risulta che il comune di Roma o la regione Lazio abbiano emanato ordinanze più restrittive che stabiliscano un limite certo.
      Il poliziotto ha dichiarato “Stava correndo a notevole distanza dalla propria abitazione sita a circa 2Km”. Mi ha chiesto se avessi qualcosa da dichiarare e ha aggiunto: “dichiara che pensava di essere vicino la sua abitazione”.

      Col senno di poi: lui ha misurato i 2 Km credo con google maps, quindi è la distanza in auto. La distanza a piedi dal punto in cui mi ha fermato è di 1.4 km (misurata quando sono arrivato a casa purtroppo). In linea d’aria ancora meno.
      Inoltre sul verbale ha indicato che mi hanno fermato su “Lungotevere di Pietra Papa” senza indicare il civico o un incrocio. La via inizia a 500 metri casa mia e finisce a 1.9 metri.

  7. Senza addentrarci nei meandri della formulazione normativa, leggi le FAQ sulla pagina web della presidenza del consiglio dei ministri, anzi fanne uno screen. Alla domanda se sia consentita l’attività motoria all’aperto la risposta é affermativa: “ è consentita solo se svolta individualmente ed in prossimità della propria abitazione”. Io cittadino, per essere individuato come trasgressore, deve essere in grado di comprendere quali condotte siano vietate. Nella fattispecie in esame chi puó affermare che tu non ti trovassi “ in prossimità” della tua abitazione? Tanto più che la verbalizzazione è stata non proprio precisa. Mettendo da parte la buona fede, che non rileva ai fini della configurabilità di un illecito amministrativo ( ovvero anche se sei in buona fede ciò non esclude la violazione) il concetto di prossimità è vago ed indefinito. Mi rendo conto che la differenza pecuniaria non é minima e che fare ricorso e vederselo rigettato ( a meno di non voler proseguire in tutti in i gradi) è un rischio che non tutti possono mettere in conto ma non escludere questa opzione. Informati anche se dalle tue parti non vi dia qualche avvocato e/ o associazione che forniscano assistenza a quanti si trovano nelle stessa situazione non dico gratuitamente ma a condizioni favorevoli essendo queste contestazioni figlie di un clima avvelenato ( non dal virus).

    • Grazie tante del consiglio e del supporto. Oggi sono un po’ nervoso per poter decidere lucidamente. In questo momento prevale il rimpianto per non aver risposto nel modo giusto al poliziotto e forse aver potuto evitare il verbale.
      Penso che lascerò passare una o due settimane per sbollire e decidere più lucidamente. Nel frattempo magari la situazione si chiarisce o, come dice, trovo qualcuno che mi può difendere ad un costo accettabile.

      Comunque il punto è proprio quello dice: non è chiaro cosa si intenda per prossimità. Io ero nel mio quartiere, a 7 minuti di corsa da casa. Per me è prossimità.

      Resta fermo il fatto non giuridico ma morale. La poliziotta che mi diceva: “Vorrei farla io una corsetta”. Il collega che alla mia richiesta di soprassedere perchè sono tempi difficili e 400 euro di multa non sono uno scherzo ha risposto: “Perchè vuol dire che per me non è difficile questo momento?”. Insomma il punto non è che correndo stavo infettando qualcuno (visto che ero solo e all’aperto) ma che non tenevo conto delle loro difficoltà e quindi andavo punito. La cosa non mi sembra affatto né giusta né sensata. Se non avessi fatto questa corsa di mezz’ora in solitaria avrebbero avuto meno difficoltà loro o gli ospedali di Roma? Non credo.

      • Su questo argomento si dibatte moltissimo qui infatti! Tutte le forze dell’ordine indistintamente in questo frangente si sono ammantati di un ruolo moralizzatore che quasi emanano un’aura di santità. Io sono stata protagonista di un episodio simile a quello occorso a te, ma non ho rimediato la contestazione. Non è ammissibile che sia lasciato tale margine di discrezionalità a coloro che dovrebbero presidiare il territorio con ben altro scopo che colpevolizzare e sanzionare le persone. Il tuo sconforto è comune a molti, me compresa, perciò ti dico, senza volerti influenzare, che l’eventuale ricorso é un tuo diritto e ne sono ravvisabili gli estremi. Ovviamente non so quale sia la linea dei prefetti ( o meglio la immagino) ma dopo i prefetti ci sono i giudici. Valuta serenamente.

  8. Beccati. Oggi ci hanno beccati in tre. Con cani e senza mascherina. La scena surreale è questa: vigile urbano che dalla sua macchina con microfono ci intima di mantenere le distanze, fra noi e lui e fra noi stessi. Di noi tre ha risposto solo una. Un altro si era già beccato la sanzione. Il vigile con magnanima clemenza ci ha detto che non ci avrebbe chiesto dove abitavamo… e con sadico paternalismo ci ha ricordato i sacrifici che tutti dobbiamo fare. Di noi ha risposto l’ unica che già conosceva il vigile per un precedente abuso di potere da lui commesso, femandola per strada con una foto ( scattata da un balcone) sul suo cellulare (!!!) che la ritraeva a spasso, col cane slegato. Questo in tempi ” non sospetti “. Comunque i due si sono reciprocamente riconosciuti. La mia amica ha ritenuto che fosse opportuno non intraprendere alcun tipo di confronto. Io mi sono mentalmente riservata di intervenire solo se la ” strategia ” scelta dalla mia amica si fosse rivelata inutile.
    Il vigile per intimarci di rispettare le regole ha bloccato la macchina in mezzo ad una rotonda, fermando di conseguenza le poche macchine in circolazione. Tutti fermi col vigile che arringava dal microfono dentro la macchina. Ad un certo punto, per vederci meglio, con gesto teatrale si è tolto gli occhiali da sole. Non ci ha sanzionato probabilmente perché noi eravamo in tre e lui da solo. Ci ha anche detto che il cane non è una scusa per fare quello che ci pare. Tutto pateticamente teatrale. Ci siamo solo chiesti quando, anche gli altri a prescindere da un cane, sentiranno il desiderio di incontrarsi, di abbracciarsi e di parlarsi di persona. E poi se non si possano incriminare le istituzioni per sequestro di persona. Solo menti criminali possono segregare persone in cantina!

  9. Sul sito del comune di Torino, dal 21 marzo e fino a ieri, c’era una nota che spiegava la prossimità era stabilita nella distanza di 1 km dalla propria abitazione, e questo link: http://www.torinoclick.it/?p=87783
    Ieri però sui quotidiani e sul sito della Regione Piemonte è apparsa la notizia che il governatore (sulla base di “troppa gente in giro” …che vede solo lui, a parte nei pressi dei supermercati dove ci sono file più o meno lunghe), ha deciso di “stringere ulteriormente le maglie del contenimento”, ordinando:
    “Il divieto di accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici. Il divieto di svolgere all’aperto attività ludica o ricreativa, nonché qualsivoglia attività motoria svolte, anche singolarmente se non entro 200 metri della propria abitazione. Nel caso di uscita con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio, con l’obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio. È fatto divieto di accedere alle aree verdi per animali domestici, come – ad esempio – le aree di sgambamento cani.”
    Nei giorni precedenti a me non è mai capitato di essere fermata – anche se vigili e polizia a volte sono transitati nella strada in cui io passeggiavo (peraltro già piuttosto deserta normalmente, ora ancora di più). Altri che conosco sono stati fermati dai carabinieri, ma visto che risultavano residenti a circa 500-600 metri di distanza hanno ricevuto un rimprovero per essere usciti, (“bisogna stare a casa!”) ma nessun tipo di sanzione.
    Nei prossimi giorni, in cui teoricamente dovremmo tutti affollarci nell’isolato pieno di condominii e non raggiungere le vie deserte poco più in là, perché rischiamo di superare i 200 metri dall’ingresso…vedremo!!!

    • Noi abbiamo di default bypassato il concetto di ” prossimità ” perché allontanarsi di 200 m o di un km non comporta alcuna differenza se non entri in contatto con nessuno. Questa cosa della prossimità non ha, ovviamente, alcun senso, se non quello di stringere ancor di più le maglie. Come sottolineavi tu. Mi domando quando queste restrizioni saranno percepite come insopportabili ed ingiustificabili come mezzo di prevenzione del contagio. Mi domando se la soluzione non sia quella di affrontare i rischi connessi ad una violazione in piccoli gruppi anziché singolarmente. In ogni caso, se il basso profilo adottato dalla mia amica non fosse servito, non avrei utilizzato una argomentazione di tipo ” amministrativo” ma politico. Credo sia meglio giocare a carte scoperte, se capita. Non ci si può/ deve giustificare per aver fatto semplicemente una cosa ” umana “.
      Quando ero piccola, mio papà ha usato me e mio fratello come “scudi umani” contro la polizia, durante un blocco del traffico. Chiedendo al questore, che voleva farci alzare da terra, se avrebbe avuto il coraggio di picchiare due bambini. Può sembrare una cosa molto cinica ed anche estremamente diseducativa nei confronti dei propri figli. Ma il ricordo che conservo di quella esperienza è di avere resistito ad una prepotenza istituzionale. Insieme a mio papà.

    • A me rimane il dubbio se conti di più lo Stato o la Regione Piemonte, in materia di ordinanze. Ma alla fine, in tutta franchezza, non mi pare il caso di arrovellarsi oltremodo, visto che non si esce di casa per andare all’assalto di negozi chiuse o, che so, per svaligiare bancomat: non siamo criminali, fino a prova contraria. Anch’io, quando faccio due passi qui intorno (per fortuna c’è il lungofiume) a volte – raramente, devo dire – incrocio una pattuglia, ma finora tutto ok. Credo che il buon senso continui, mediamente, a prevalere, almeno qui a Torino, anche fra le cosiddette forze dell’ordine. Oltretutto questa è una città molto rispettosa dei propri doveri civici, storicamente. Poi se Cirio vede tutta questa gente in giro sono cavoli suoi, o ci fa o ci è. Ovvero, o è ormai in paranoia, oppure avrà qualche interesse di natura politica, che lo porta ad entrare, oggettivamente, in conflitto sia col Comune che con il Governo, guarda caso retti entrambi da coalizioni avversarie della sua.

      • Non mi preoccupa più, o non mi ha mai preoccupata, un conflitto di interessi fra Stato e Regioni. Materialmente, mi interessa continuare ad esercitare un principio di libertà individuale e collettivo. Non credo che tra le forze dell’ordine prevalga il buon senso. Ma semmai il senso di opportunità. Scelgono quando, chi, dove e come colpire più efficacemente, per motivi funzionali all’ esercizio del potere. Sempre senza calcoli specifici ma in maniera ” globalmente ” funzionale. Per il momento sono interessati a mantenere il delicato equilibrio fra i pochi/ ” molti” che escono ed i moltissimi che rimangono ermeticamente sigillati in casa. A scapito della salute mentale. Uscire senza una meta, senza un posto fisico da raggiungere per uno scopo (che non sia un supermercato), senza incontrare persone ( in alcuni particolari orari) è inquietante. Preso atto del fatto che non sono una untrice, mi accollo la mia individuale parte di rischio. Se finora non ci sono state conseguenze, non è per bravura. Ma solo per fortuna. Uscire comporta un rischio. Il rischio di una sanzione, per esempio.

        • Forse non sono stato chiaro: a me interessa, e come, sapere se, nel caso fossi fermato trovandomi, che so, a 500 metri da casa mia, potrei appellarmi alla normativa governativa, e non a quella regionale. Poi credo che ognuno faccia le sue scelte, uscire o non uscire, una o più volte. Si rischia, certo, a causa di questa confusione e questo clima tendente al paranoico, ma lo si fa consapevolmente, cercando di essere molto cauti e avveduti, anche nella scelta del percorso della passeggiata, e del momento. Io finora ho sempre fatto così, è passato ormai un mese, sono sempre uscito almeno una volta, a parte un giorno in cui faceva un freddo cane (meglio evitare un possibile raffreddore) e non avevo neppure la necessità di fare spese. Ognuno cerca di conquistare, e mantenere per quanto possibile, i propri spazi di libertà. In un momento così, credo sia il massimo che possiamo ottenere.

        • Diciamo che sapendo che – tipo morra cinese! – Stato vince su Regione, allora potremmo completamente ignorare i 200 metri e continuare a comportarci come dall’inizio dei provvedimenti: vado in negozi e supermercati nei dintorni meno frequentemente possibile. Ma ogni giorno, come ho fatto fino ad ora e continuerò a fare, anche solo UNA camminata, visto che so che a me serve per mantenere il mio equilibrio mentale e fisico.
          Ovviamente preferirei passeggiare su un raggio più ampio o sul Lungo Po (che almeno su lato Corso Moncalieri era già deserto quando ancora i giornali mostravano foto di assembramenti delle settimane precedenti).
          Ma pazienza. Va bene anche girare come un criceto per un po’, se serve ad evitare il fastidio di capire come gestire le multe, discutere con solerti elementi forze dell’ordine e ricevere insulti dai frustrati sui balconi!!!

      • Per dipanare la matassa ci vorrebbe un manuale. Bisogna considerare che la Consulta è stata investita fin dagli anni ‘50 del secolo scorso della questione di legittimità delle norme che attribuiscono il cd “potere di ordinanza” la cui disciplina è contenuta in diverse leggi ( T.U. Enti locali, T.U. delle leggi di pubblica sicurezza). Si pone inoltre un problema di competenza per materia tra Stato ed Enti locali. Sul piano squisitamente pratico attualmente Presidenti di regione e Governo già hanno avviato la diatriba, gli uni sostenendo che a prevalere siano gli atti da loro emanati ( ovviamente più restrittivi), l’altro invitando a non generare ulteriore confusione ( e qui siamo autorizzarti a ribaltarci per le risate). Alcuni Prefetti si sono espressi a favore della tesi regionale.
        Ergo: se si dispone di mezzi ( leggi disponibilità economica) ci si può uniformare alla normativa statale e ricorrere contro eventuali contestazioni o notificazioni di illecito che si basino sulle più restrittive disposizioni locali, consapevoli che con ogni probabilità saranno rigettati sulla base della interpretazione più sfavorevole. Se, anche solo per principio, si volesse andare avanti personalmente la troverei una scelta più che legittima.

  10. Ho una domanda per Luca.
    La mia denuncia, presa venerdì 20 marzo, è stata trasformata in illecito amministrativo dal decreto del 15 marzo (con annessa sanzione di 200 euro, metà della sanzione minima prevista), giusto? Ora, da profano di diritto mi domando un po’ di cose, se posso chiedertele:
    – In generale mi chiedo sia sia possibile che delle denunce penali siano retroattivamente trasformate in illeciti amministrativi
    – Poi, tu sostieni (cito tue parole): «dato che il testo espressamente dispone che la retroattività delle sanzioni amministrative vale per il caso in cui queste sostituiscano sanzioni penali, laddove le sanzioni penali non potevano applicarsi per i motivi che sappiamo, non possono applicarsi nemmeno quelle amministrative». Ammessa la retroattività, a chi spetta decidere se la sanzione penale trasformata in amministrativa è applicabile o meno? Un giudice? Cioè, adesso chi è che deve lavorare a tutte le denunce anteriori al 25 marzo, tra cui la mia, per trasformarle in illeciti amministrativi?
    – Una volta trasformate le denunce, noi che le avevamo prese, dobbiamo aspettarci che ci arrivi qualche comunicazione nella buca delle lettere? E poi, a partire da quella, fare ricorso?
    Grazie mille Luca per il preziosissimo lavoro.

    • Dunque, ora le denunce presentate prima dell’entrata in vigore del decreto più recente seguiranno questo percorso: la procura dovrà trasmettere gli atti del fascicolo all’autorità competente a irrogare la sanzione amministrativa (ossia, nel tuo caso, il prefetto). Una volta che ti sarà notificata l’applicazione della sanzione nella misura ridotta alla metà del limite edittale, appunto 200 euro, potrai fare ricorso. In ultima istanza il ricorso finirà davanti a un giudice. E in quella sede sarà anche possibile sollevare la questione di costituzionalità della norma che dispone l’applicazione retroattiva delle sanzioni in misura fissa, per le ragioni che spiegavo nel post qui sopra (§ 3), ossia per la probabile violazione del principio d’eguaglianza.

  11. Un mio conoscente è stato fermato qualche giorno fa mentre andava a lavorare presso il proprio studio professionale. Fatta l’autodichiarazione, tutto ok. Qualche giorno dopo, ha ricevuto una telefonata, suppongo dalla questura, in cui gli sono state chiesti vari dettagli sulla propria attività lavorativa al fine di “verificare” quanto scritto sull’autodichiarazione. A me sembra che sia un abuso – davvero le forze di polizia hanno il potere di telefonare a un privato cittadino per motivi del genere? Non dovrebbe esserci il diritto di non rispondere a domande del genere, tanto più che il funzionario non può identificarsi per telefono?
    Magari sbaglio io, ma a me è sembrato assurdo.

    • Questi sono i risultati della direttiva ai prefetti emanata dal ministero dell’interno l’8 marzo scorso. Cito, p. 5: «[…] va qui evidenziato che l’onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato. Nella logica di responsabilizzazione dei singoli, cui si è fatto sopra cenno, si ritiene che tale onere potrà essere assolto producendo un’ autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P .R. 28 dicembre 2000, n. 445, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione dei moduli appositamente predisposti in dotazione agli operatori delle Forze di polizia e della Forza pubblica. Va comunque evidenziato che la veridicità delle autodichiarazioni potrà essere verificata ex post.»

      • Grazie per il riferimento, Luca. Pensavo che le forze di polizia non avessero la prerogativa di chiedere informazioni personali ai cittadini al di fuori di un procedimento specifico, tanto meno per telefono (il che comporta, mi sembra, l’assenza di molte garanzie. Per esempio sulla persona con cui si sta parlando, sugli usi potenziali della conversazione e quanto altro). Non so se è una cattiva eredità dei film americani, ma pensavo vigesse il diritto a non auto-incriminarsi. Cioé se è riconosciuta come valida l’autocertificazione, perché devo fornire altre informazioni personali?

    • Vorrei sottolineare l’enorme spreco di mezzi e risorse pubblici per queste operazioni di verifica ex post. Nove volte su dieci l’ autocertificazione sarà attendibile e magari in una esigua percentuale di casi si sarà dichiarato il falso. Ma ciò non avrà certo condotto alla rilevazione di chissà quale reato. Non verrà individuato qualche serial killer, al massimo un poveretto che voleva incontrare l’amante, un malcapitato che voleva vedere il mare, procurasi da fumare, andare a cena da un amico. In questi giorni ho udito, in risposta a lamentele sulle eccessive restrizioni, affermazioni intrise di ovvietà: “ Ma che vi lamentate? Non avete idea di cosa sia una Dittatura, lo Stato ci vuole solo proteggere”. Io invece percepisco un senso di disagio enfatizzato dalla scomposta produzione normativa di questo periodo e dall’udire agitare lo spauracchio del codice penale anche da parte di organi che dovrebbero improntate le loro esternazioni a maggior rigore e precisone. Se questo clima non mi preoccupasse mi verrebbe da ridere al pensiero di questi ridicoli controlli sulla veridicità delle autocertificazioni.

  12. La struttura di pensiero in cui si inserisce la pragmatica dello stato di necessitå ed emergenza si inserisce nella concezione organicista della societá in cui lo Stato é rappresentato come agente Etico, che deve debellare le minacce del corpo sociale.
    Ė evidente che le misure di distanziamento, come analizzato nel post di comparazione con le altre realtá territoriali, anche nella stessa comunitå nazionale, risentono della pressione su questo organo detentore del monopolio della violenza, che é l ‘apparato della Ps , di una infrastruttura culturalmente orientata a gerarchie rigidamente sovradeterminate che promana direttamente da valori extra ordinamentali politicamente opachi. Quindi ogni deviazione é interpretata secondo uno schema introiettato nell’opinione pubblica in cui il pluralismo e la tutela della minoranza si vorrebbe fossero tutelati dai principi democratici e garantiti dagli organi Costituzionali.

  13. Il DPR 445/2000, citato anche da Luca, prevede espressamente che le dichiarazioni sostitutive siano sottoposte a controllo, a campione o a tappeto, ma un controllo fatto così mi sembra inutile (se ho mentito prima mentirò di nuovo), irrituale e privo di garanzie come dicevi già tu.
    Gli elementi essenziali peraltro dovrebbero averli raccolti già in sede di autocertificazione, poi io controllerei tramite banche dati di altri soggetti pubblici, che so, albo professionale, presenza di partita iva… E cmq in questo momento mi sembra davvero uno spreco di tempo e risorse pazzesco, chi insegue i runner e i bambini se stanno in ufficio a fare i controlli??

  14. Si potrebbe creare un museo degli orrori raccogliendo le tante perle che vengono pubblicate sui vari media mainstream in questi giorni. Da La Stampa di oggi: “Seduto sugli scalini dell’uscita di sicurezza del palazzo, alle undici del mattino, il pensionato se ne sta a torso nudo e calzoncini a prendere il sole in mezzo alla strada. Dall’altra parte della città, al mercato di piazza Foroni, duecento persone s’affollano agli ingressi. Mentre la pattuglia della Guardia di Finanza INCHIODA [lo stampatello è mio, la scelta del verbo è degna di un poliziottesco degli anni ’60/’70] all’angolo tra via Montanaro e via Scarlatti e i militari scendono per discutere con tre uomini che se ne stanno – beati -…”. Trattandosi di una Top (sic!) News, e non essendo io abbonato, la notizia si interrompe, privandoci di chissà quali delizie, perché davvero promettente è quel “beati”. Ma certo, da “Seduto…” a “…strada’ il livello è già eccelso. Un pericolosissimo pensionato a torso nudo sugli scalini del palazzo, che per incanto, alla fine del breve periodo, si ritrova “in mezzo alla strada”, non è geniale tutto ciò ? Il presunto, o sedicente, giornalista, si chiama Ludovico Poletto, un nome da tenere a mente.

    • Ho recuperato una copia del giornale, la frase continua così: “seduti per terra a bere e a fumare: “Che volete da noi, siamo a un metro di distanza?”. (immagino che il giudizio che l’autore spera di far apparire nella mente di chi legge sia “Mentre io responsabilmente sto barricato/a in casa, questi depravati irresponsabili beati a bere e fumare, mentre c’è gente che muore!”).
      Prosegue con una frase sui prezzi aumentati delle zucchine al mercato, birre allo stesso prezzo dai bangla (così scrive), code chilometriche ai supermercati, mascherine. E poi attenzione, entra in scena il jogger untore: “il signor Paolo che corre lungo il Po. Lo sa che non si potrebbe? “Lei è un carabiniere?”. No ma l’attività fisica si può fare attorno a casa, più o meno. “Ma questo non è parco e io corro. Sono da solo. Non faccio del male a nessuno. Sto bene. E poi chi vuole che mi venga a controllare quaggiù. Vadano dove ci sono davvero gli assembramenti”. A seguire note sul Centro vuoto e la periferia dove – secondo l’autore dell’articolo – il lockdown diventa un’opinione anche se io sono in periferia e di gente in giro, non se ne vede mai, tranne nei pressi di mercati e supermercati dove ovviamente ce n’è di più! (a seguire racconti di assembramenti vari, controlli, padri con bambini che sfidano i divieti, multe che non fanno più paura, droni da potenziare per il weekend di Pasqua e deliri assortiti).

  15. […] Divieti dalla funzione spettacolare, utili ad additare continuamente capri espiatori: il podista, chi passeggia, l’anziano che va troppe volte al supermercato, chi chiede almeno una boccata d’aria per bambine e bambini ecc. E vai con denunce e multe, peraltro di dubbia costituzionalità. […]

  16. Fermato ieri dalla municipale. Stavo correndo da solo in zona isolata (cantieri navali chiusi al sabato) tra i 350m e i 500m da casa mia, quindi piuttosto in prossimità.
    Il vigile esordisce chiedendomi il domicilio e dicendomi ” se la rischia così lei?” (Non so se riferendosi ad un possibile contagio o più probabilmente alla possibilità di essere multato a prescindere”.
    Rispondo che sono a circa 350m da casa e quindi in prossimità della mia abitazione ( da me in Liguria nè regione nè comune hanno disposto ulteriori limitazioni rispetto a quanto scritto nel decreto o esplicitato in metri il concetto di prossimità). Il vigile mi risponde che non crede proprio che io sia in prossimità.
    Percependo che non ci fosse la volontà di multarmi (non mi è stato chiesto il documento) mi limito a rispondere che sarei andato via. Resta però quella sensazione di repressione gratuita rispetto al possibile contagio (anche se in toni civili e con un minimo di buon senso in questo caso) che però mi influenza negativamente nel decidere se ripetere le brevi corsette che mi sto concedendo ogni 2/3 giorni.

  17. Ieri la mia compagna ed io ci concediamo una breve passeggiata in centro a Bolzano.
    Ad un certo punto incappiamo in una pattuglia dei vigili urbani.
    Il finestrino si abbassa e il conducente ci chiede: “Dove abitate?”, glielo diciamo, e lui: “Troppo lontano!”.
    Parcheggiano, scendono e ci chiedono i documenti. Inizialmente sono bruschi, nervosi, c’è aria di multa. La mia compagna spiega di essere incinta e di aver bisogno di camminare per tenersi un minimo in movimento.
    “Ma ha proprio bisogno di camminare perché è incinta?”. Una domanda talmente cretina che non sappiamo nemmeno cosa rispondere.
    Intanto l’altro misura con lo smartphone la distanza tra quel punto e casa nostra, circa 800 metri, dicendo che dobbiamo stare entro i 200 metri dall’abitazione.
    Poi mollano i toni da giustizieri e si lasciano andare al buonismo paternalistico: “Dai, vi facciamo una multa sola invece di due.”.
    Nel mentre, attorno a noi, con cadenza regolare, transitavano singole persone, coppie, un’intera famigliola con in mano rametti di ulivo. I due fingevano di non vedere.
    Faccio loro notare che non è chiaro quale comportamento deve tenere il cittadino, quali sono i limiti.
    Mi danno ragione, sembrano esasperati, confusi. Uno in vena di confidenze dice che vivono in quattro in 50mq e che non esce mai perché sennò “Ci troviamo in estate con 40 gradi chiusi in casa e l’emergenza ancora in atto.”.
    Ce ne andiamo dal crocevia dei perdenti. Perdenti noi, che da oggi viviamo con la pesantezza di qualche grado di libertà in meno e ci sentiamo pure un po’ in colpa. Perdenti i vigili, incapaci di trovare un registro credibile nel ruolo di sceriffi. Perdente la gente che ci passava attorno con l’aria di chi l’ha scampata, ma che domani potrebbe trovarsi nella stessa situazione.
    La multa dice: “Si spostava a piedi all’interno del comune di residenza senza giustificato motivo (passeggiava a circa 800mt da casa – verificato con Google Maps)”
    Ma la passeggiate non erano consentite? Perché sembra che il problema sia quello e solo secondariamente viene poi indicata la distanza. Inoltre Google Maps è uno strumento legittimo?

    • Quindi, Armin, la sanzione l’hanno data solo a te? Se è così, in sede di ricorso, qualora tu voglia percorrere questa strada, resta secondo me aperta una possibilità che qui delineo rozzamente, e che andrebbe studiata meglio: se per la tua compagna vale il giustificato motivo di salute (altrimenti come si spiega che non hanno sanzionato anche lei?, nel verbale si dice qualcosa a riguardo?), tu -suo convivente stabile- hai esercitato il diritto di assisterla nei suoi spostamenti.
      Quanto a Google Maps, invece, sì, è un legittimo strumento d’indagine: credo che, nel gergo inquirente, venga classificata come “fonte aperta”.

      • Confermo che la sanzione la hanno data soltanto a me e confermo che non c’è specificato nulla riguardo al fatto che la mia compagna non sia stata multata per motivi di salute. Mi sento di dire che è stata più una “concessione implicita” data dalla contingenza.

        Sono anche perplesso sulla scelta di ignorare gli altri passanti. Non perché io sogni che tutti vengano multati, anzi, è che mi sento ancora più preso in giro ad essere, alla fin fine, l’unico cretino ad essersi preso, in quella situazione, 280 € di multa per aver accompagnato la propria compagna incinta a sgranchirsi le gambe e prendere una boccata d’aria.

        • Un verbale redatto in modo così carente è assolutamente contestabile. E se proprio dobbiamo dirla tutta, in base a quale potere chi ha irrogato la sanzione ha scelto di disapplicare senza motivo una norma dell’ordinamento, ossia quella dell’art. 5 l. n. 689/1981, in materia di concorso di persone nell’illecito amministrativo? Norma che recita: «Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.»
          Proprio qui secondo me sta il punto. Irrogando una sanzione invece di due, i vigili contavano implicitamente sul fatto che la situazione per voi è “conveniente”, e che quindi non farete ricorso. Anche questa è una forma di discrezionalità che va denunciata.

  18. Due considerazioni. La prima riguarda l’atteggiamento che non è mai proficuo utilizzare quando si vuole alleggerire la propria posizione di fronte ad un pubblico ufficiale ovvero additare gli altri che hanno condotte simili a quella che a noi viene censurata. Non sto dicendo che tu lo abbia fatto, però sebbene sia legittimo domandarsi perché a te sia stata elevata una contestazione e a chi era nei paraggi no, vale lo stesso principio per cui non è che tutti gli automobilisti che sfrecciano oltre il limite di velocità rimediano un verbale! La seconda è che tu avresti due motivazioni sulle quali fondare un eventuale ricorso: potresti inquadrare il tuo spostamento nello stato di necessità o salute e magari portare a corredo un certificato medico che attesti lo stato di gravidanza della tua compagna per la quale potersi muovere è fondamentale per migliorare la circolazione degli arti inferiori. Ovviamente non sarebbe prudente che lei uscisse da sola. In tal caso cadrebbe anche Il requisito della “prossimità”. In un’ottica più restrittiva- e quindi qualificando la condotta come attività motoria ( consentita)- laddove non siano in vigore ordinanze locali che indichino con precisione il limite oltre il quale questa non è permessa, vale il concerto generale di prossimità. Nel vocabolario Treccani la definizione è “ condizione di ciò che è prossimo nello spazio”. In base a quale parametro si può stabilire il concetto di prossimità? Una distanza di 800 metri non può certo rientrare nel concetto opposto ovvero quello di “lontananza”. Le norme che avresti violato sono vaghe ed approssimative: vero è che un illecito amministrativo si configura a prescindere dalla valutazione dell’elemento soggettivo ( dolo o colpa) ma nel caso di specie, a mio modesto parere, a difettare è proprio la illiceità dells condotta. Grava sull’organo accertatore l’onere di dimostrare che tu non ti trovassi in prossimità del domicilio. Se fossi stato fermato a cinque chilometri nulla quaestio, ma 800 metri…

    • Ci mancherebbe, ben lieto che gli altri se la siano scampata. Con le mie parole cercavo di far capire come ieri, in questa situazione già abbastanza paradossale, mi sia sembrato tutto sgangherato, fuori scala (a partire dall’importo della multa), gratuitamente punitivo e casuale.

      È interessante la questione del certificato. Nei prossimi giorni la mia compagna ha una visita e vedrà di farselo rilasciare, cosa che peraltro aveva già in mente di fare.
      Per quanto riguarda le distanze non ho trovato traccia ufficiale di questi famigerati 200 metri. L’ordinanza che mi pare più attuale (02.04.2020) dice: “ferme restando le disposizioni e le limitazioni relative agli spostamenti delle persone e all’esercizio di attività motoria in prossimità della propria abitazione, si precisa che è da intendersi consentito ai genitori camminare con i propri figli minori, in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto. Sono comunque da evitare i contatti con altre persone o altri nuclei familiari.”

      Se mi dite che la situazione è incoraggiante io ci posso provare.

      • Hai perfettamente ragione: ciò che più infastidisce di queste sanzioni ormai comminate a bizzeffe è proprio la assoluta mancanza di ratio. Soni comminate “ a caso” non tanto perché è ovvio che non tutte le condotte illecite possono essere individuate e punite quanto perché gli agenti cercano di far rispettare delle norme di cui loro stessi indubbiamente ignorano i contorni. Ed essendo la normativa in questione recentissima non vi sono neppure precedenti giurisprudenziali in materia, ma certo valgono i principi generali del nostro ordinamento e pronunce su casi analoghi.
        Perciò fermano chiunque capiti loro a tiro, credo si tratti di punizioni “esemplari” più che altro. E da quello che leggo in giro poche sembrano inoppugnabili! Io al tuo posto ricorrerei, posto che ho già scritto in un altro post che la linea dei Prefetti sarà molto probabilmente quella di rigettare io ricorsi, io non demorderei e proseguirei nell’azione di difesa.

        • Update: ieri sera il sindaco di Bolzano ha rilasciato un’intervista nella quale sostiene di aver firmato una nuova ordinanza (ancora non la ho trovata nel delirio di ordinanze ad oggi pubblicate) nella quale fissa formalmente a 200 metri il limite massimo di distanza dalla propria abitazione.
          A conclusione dell’intervista il sindaco dice una cosa tipo “Se si supera di 50 metri il limite non è un problema, certo che se uno va a più di 1 km, 1 km e mezzo… questa è una indicazione.”

          Non posso non riportare che le immagini di corredo all’intervista consistono di una scena in cui alcuni vigili a piedi rincorrono invano un gruppetto di ciclisti “in fuga”. Un capolavoro di comicità involontaria nel quale leggo il malizioso quanto maldestro tentativo di mostrare una città ormai in balìa di una dilagante perdizione.

          Comunque il fatto che l’ordinanza dei 200 metri sia stata emessa ieri mi pare un ulteriore dato che avvalori l’ipotesi di ricorso.

  19. Buongiorno, chiedo un aiuto a Mandragola 01 e Luca Casarotti. Premetto sono affetta da artrosi alle ginocchia e non potendo più recarmi in palestra per i miei esercizi ho necessità di muovermi. Ieri sono stata sanzionata per 400€ in quanto mi trovavo sul muretto della ciclabile con un tappetino e stavo eseguendo gli esercizi sopra il muretto. Non stavo correndo in quanto non posso proprio farlo con la mia malattia ne stavo andando in bici o transitando sulla ciclabile. Ero seduta sul muretto che la costeggia, proprio davanti l’entrata alla ciclabile. Non sto qui a dirvi come sono stata trattata dai due vigili urbani in motocicletta. Ho spiegato più volte cheero sul muretto e non stavo utilizzando la ciclabile ma non c’è stato verso. Il mio buon senso mi ha portata ad effettuare i miei esercizi su muretto che costeggia la ciclabile in completa solitudine. Non ci sono panchine o luoghi vicino a casa mia dove avrei potuto mettermi, Le uniche panchine sono all’interno dei parchi che però sono chiusi così ho pensato di mettermi lì convinta di non infrangere nessuna legge perché è vero che le ciclabili sono chiuse ma io non stavo percorrendo la ciclabile ero sul moretto, seduta. Inoltre sfortuna nella sfortuna in quel preciso istante stavo radunando le mie cose per andarmene in quanto avevo appena finito. Ma ormai era tardi. Adesso non so cosa fare perché sono disoccupata dal 2010 non percepisco alcun reddito di nessun tipo ho paura a dirlo a mio padre perché non è una persona diciamo comprensiva. Volevo chiedervi un aiuto sono disperata non ho dormito tutta la notte non mi è mai successo una cosa simile credevo di essere nel giusto in quanto appunto non percorrevo la ciclabile. Posso fare qualcosa? Sono assolutamente ignorante in materia non so minimamente come muovermi. Volevo sapere se ho qualche appiglio e cosa posso fare. Sono dispera. Grazie.

    • Anzitutto massima vicinanza. Non so da quale regione o comune tu scriva, quindi non so se tu sia stata sanzionata sulla base di una normativa più restrittiva di quella nazionale. Io direi però che la cosa non ha importanza, perché anche le normative locali restrittive fanno salvi gli spostamenti per i giustificati motivi ammessi dalla normativa statale, tra cui quelli di salute. Già questo mi sembra un possibile appiglio per un ricorso, considerato che avrai molto probabilmente una documentazione medica che attesta il tuo stato di salute, e la necessità di svolgere attività fisica. Tieni conto che al momento i termini per proporre ricorso sono sospesi fino al 15 aprile, quindi c’è il tempo per valutare la situazione carte alla mano. Io ti consiglierei questo: contatta un avvocato o un’avvocata e valutate insieme se tu possiedi i requisiti per essere ammessa al gratuito patrocinio. Se conosci qualcuno di fiducia meglio ancora; altrimenti trovi l’elenco dei legali che effettuano gratuito patrocinio presso l’ordine degli avvocati, nel tribunale del tuo circondario.

    • Credo che la tua situazione si potrebbe inquadrare nell’ambito di applicazione degli artt. 3 e 4 L. 689/1981 che disciplinano l’errore sul fatto e lo stato di necessità quale causa di esclusione di responsabilità. Tuttavia, dovendo necessariamente leggere l’art. 4 cit. in connessione con l’art. 54 c.p. ( che prevede lo stato di necessità quale esimente) dovresti poter sostenere che vi fosse un pericolo attuale di un danno grave alla tua persona che hai evitato praticando l’attività che hai descritto e che è stata considerata illecita ( termine tecnico ma nel contesto suona ridicolo). Questo è il mio parere, ma consigliarti di presentare scritti difensivi e/o portare avanti una difesa, pur legittima, prevede anche una considerazione sui mezzi economici di cui disponi. Perciò se hai possibilità di farti assistere per la stesura di un ricorso sfruttala, altrimenti sarebbe il caso di iniziare ad orientarsi verso qualche associazione che fornisca tutela in casi analoghi. La casistica è troppo ampia, non siamo più nel campo degli illeciti amministrativi ma della repressione che andrebbe combattuta anche con una resistenza attiva contro questi assurde sanzioni! Prova ad informarti.

      • Buongiorno, purtroppo sono disoccupata ma non ho diritto a nessun ammortizzatore sociale o gratuito patrocinio in quanto sono conteggiata sotto lo stato famiglia dei miei genitori e mio papà prende la pensione e mia madre l’assegno sociale minimo. Non posso nemmeno raccontare della multa perché non è una persona a cui posso dire una cosa del genere. Diciamo che non ho una bella situazione famigliare e non posso contare sui miei genitori. Scrivo da Trento e ho anche provato a scrivere al signor. Fugatti in provincia spiegando l’accaduto e implorando magnanimità ma non ho ottenuto alcuna risposta. I vigili quando ho detto che devo effettuare esercizio per l’artrosi mi hanno risposto che potevo farlo anche in casa. Questo è stato il loro buonsenso. In tv invece dicono che loro avvisano e spiegano al cittadino e non è repressione. A me è sembrato così invece perché altrimenti mi potevano ammonire visto che non è mai successo e è 1 mese che non esco di casa (25mq).

  20. Mi dispiace tanto per il tuo sconforto però considera che l’organo competente a decidere sul ricorso è il Prefetto e non hai necessità dell’assistenza di un avvocato e di una difesa tecnica. L’unica cosa fondamentale è che tu rispetti i termini indicati nel verbale di contestazione che ti è stato consegnato ed argomenti le tue ragioni in maniera chiara spiegando nel dettaglio perché sei stata “costretta” a recarti in quel preciso luogo. Allega anche la documentazione che attesti la tua patologia. Non scoraggiarti. Proviamo magari anche ad informarci per sapere se qualche Onlus accetti di seguire questi casi dato che saranno una miriade ed il più delle volte, totalmente infondate!

    • Sul verbale c’è scritto che posso ricorrere entro 30gg (termini sospesi fino al 15/04 salvo proroghe c’è scritto non so cosa significhi…) al presidente della provincia Fugatti, non al prefetto. Ci sono 3 possibilità sul verbale: commissario governo, sindaco Trento e presidente Provincia. Hanno barrato su presidente provincia. Significa che dovrò presentarmi davanti a lui? Ho provato a contattare associazione consumatori di Trento ma non risponde nessuno. Forse chiusi in questo periodo. Hanno scritto il mio nome sbagliando e ricorreggendolo e poi mettendo un asterisco sotto riscrivendolo nella sezione obbligato in solido. Non so se sia appiglio per annullamento, non credo comunque…non so se a Trento ci siano onlus che mi possano aiutare, proverò a informarmi. Potevano ammonirmi, multarmi se succedeva ancora, non così di brutto senza avvisarmi bonariamente. Alla tv dicono che loro non reprimono ma che cercano di aiutare i cittadini a capire e comprendere, con me non è stato così. Volevano multarmi e fine. Li ho implorati di non farmi la multa. Il più gradasso dei due mi ha risposto in modo secco già fatto!! Sarò troppo sensibile io ma sono ancora demoralizzata dopo 3 giorni…

      • Se l’organo competente a decidere è il Presidente della provincia ( evidentemente ti è stata contestata la violazione di una sua ordinanza) dovrai far pervenire a mezzo raccomandata e/o pec o consegna in mani ( leggi il verbale, deve essere specificato) le tue difese. Il termine di 30 giorni decorre dal 15 Aprile, a meno che non vi sia una proroga della sospensione dei termini stessi ma allo stato non mi risulta.
        Purtroppo sei stata protagonista di un episodio che definire spiacevole è riduttivo anche perché immagino la percezione di non aver commesso nulla di sbagliato. Se vengo sanzionata perché sono passata con il rosso lo accetto perché sono consapevole che avrei potuto creare un grave danno con il mio comportamento, precetto normativo ed etica individuale coincidono, invece nel tuo caso non hai posto in essere nessuna azione che potesse nuocere nè a te né a nessun altro. Forza, non demoralizzarti.

        • Si, credo una sua ordinanza di chiusura delle ciclabili. Credo ci sia una proroga della data per il ricorso ma come funziona? Se il termine dei 30gg decorresse dal 3 maggio? Devo inviare queste mie difese ma scritte come? Così in carta libera a mano? O ci sono dei modelli o dei linguaggi particolari da utilizzare? Queste difese sono praticamente il ricorso? Oppure il ricorso è un’altra cosa? Come potrei difendermi se comunque l’ordinanza prevedeva la chiusura delle ciclabili e io mi trovavo seduta sul muretto della ciclabile stessa? Scusa la mia ignoranza ma non sono ferrata sull’argomento non essendomi mai successo di dover affrontare nulla di simile.

        • Volevo aggiungere questa che è l’ordinanza k io avrei violato sedendomi sul muretto che costeggia la ciclabile: ‘Al fine di evitare spostamenti incontrollati di persone e al fine di evitare occasioni di possibili assembramenti è ordinata la chiusura al pubblico della rete dei percorsi ciclabili e pedonali di interesse provinciale di cui all’art. 2, comma 1 lett. a) della L.P. 11 giugno 2010 n. 12, nonché fatta eccezione per gli spostamenti necessari per esigenze lavorative, il divieto di transito sulle reti ciclabili di carattere comunale o sovracomunale’. Ho commesso un reato così come è scritta? Non ho percorso di corsa o in bici ma solo seduta.

          • Perché così come è scritta sembra di sì: infatti oltre che il divieto di transito dice chiusura al pubblico delle reti dei percorsi ciclabili e pedonali. Io mi trovavo all’interno seppur seduta sul muretto circostante, che mi hanno detto i vigili fa parte della ciclabile. Quindi non si parla di transito ma proprio di accesso vietato. Non ho appigli quindi di nessun genere? Sono sempre più demoralizzata per questa storia. Da quando ho preso questa multa non esco più di casa nemmeno con il cane dalla paura che ho di prenderne un’altra….non so che cosa fare e come comportarmi.

            • Ciao Mari2, innanzitutto non hai commesso alcun reato. I termini per proporre il ricorso sono sospesi fino al 15 Maggio, non c’è una precisa formalità per presentarlo, ciò che conta è seguire le indicazioni annotate nel verbale nella parte relativa agli strumenti difesa per ciò che riguarda l’autorità competente e le modalità di trasmissione ( PEC, racc. a.r., racc. a mani). Devi esprimere le tue motivazioni in forma chiara semplicemente rappresentando che chiedi l’annullamento della sanzione perché per motivi di salute quello era il luogo più prossimo e adatto per svolgere gli esercizi ( ed allegherai un certificato che attesti le tue condizioni), invocherei inoltre l’errore incolpevole sul fatto ai sensi dell’articolo 3 della Legge 689/1981 in quanto ignoravi, spinta dallo stato di necessità, che quella ciclabile fosse chiusa e che il muretto ne facesse parte. Ricorda che se riterresti opportuno presentare degli scritti difensivi e questi non venissero accolti riceverai una ordinanza ingiunzione ma avresti la possibilità di ricorrere dinanzi al Giudice di pace esponendo le tue motivazioni e non necessariamente tramite un avvocato. Non abbatterti. Non hai fatto nulla di cui vergognarti o pentirti. Appellati anche al fatto che vi è stata gran confusione tra il sovrapporsi di norme nazionali e disposizioni di carattere locale e tale circostanza non poteva che generare errori da parte del cittadino.

  21. Salve .. io sn stata fermata dai carabinieri il giorno 14 marzo .. quel giorno dovevo lavorare ma all ultimo non ci sono piu andata e mi sn incrociata con un collega e abbiamo parlato e mi hanno fermato chiesto i documenti e chiesto il motivo della mia uscita .. gli ho detto che dovevo andare a lavoro e nn ci sn piu andata e stavo tornando a casa mi hanno chiesto se avevo qualche foglio di giustificazione e io avevo quello ke mi aveva dato l’azienda ma in buona fede nn volevo quel giorno anche perche lo avevo ammesso che non sn andata a lavoro e mi hanno fatto la denuncia per art 495 cp per falsa autocertificazione.. io non intendevo falsificare nulla mi hanno chiesto il foglio e glielo dato .. volevo sapere se vado incontro ad un processo penale ? Io nn ho detto il falso sui miei dati personali ne sul mio stato .. solo che ero fuori senza valido motivo

    • Ciao Maya, qui siamo su un terreno scivoloso, ti facciamo contattare in privato dal Legal Team che è meglio.

    • Primo: non hai falsificato alcunché. Secondo: l’art.495 c.p. si applica alle dichiarazioni od attestazioni false riguardo “l’identità, lo stato o altre qualità della propria o altrui persona”. Dovrebbe spiegarmi un pm che proceda come può farvi rientrare una circostanza come quella descritta. Dovrebbe essere laureato in architettura. Detto questo: tutto ciò è indegno di un paese che si definisce civile. Stai tranquilla. Sarà archiviata . Sarebbe impossibile il contrario. Credo si siano già espressi in proposito diversi uffici giudiziari.

      • Lo spero tanto !! Nn ho mai voluto prendere in giro le forze dell ordine ..ci mancherebbe solo ke e successo tt in fretta .. mi hanno chiesto il foglio e io per scemenza glielo consegnato .. potevo dire che nn ce l’avevo e facevo prima .. sono ben disposta a pagare la multa perche ho sbagliato e la legge e uguale x tutti ma addirittura un processo penale .. no 😔 .. Da quel giorno nn ho piu messo il naso fuori casa se nn per far la spesa nel supermercato piu vicino!! Spero che la archivino come ha detto lei 🙂 e gia una piccola speranza grazie tante

    • Maja,

      In questo link le risposte sia al quesito tuo sia a quello riferite all’eventuale falso ideologico in scrittura pubblica: panzanate secondo la procura di Genova.

      https://www.ildubbio.news/2020/03/18/ll-reato-di-passeggiata-non-esiste-pm-di-genova-archiviano-le-denunce/

      Altri ti hanno tranquillizzata, qui di seguito il brano dell’articolo riferito al tuo caso:

      ” L’attenzione dei magistrati si è concentrata sull’articolo 495 cp, «falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri», reato punito con la reclusione non inferiore a due anni.Martedi scorso è stata diffusa una circolare alle Forze di polizia firmata da Paolo D’Ovidio, procuratore aggiunto della Procura ligure. Per il magistrato, «il delitto dell’art. 495 viene integrato esclusivamente dalle false attestazioni aventi ad oggetto l’identità lo stato od altre qualità della persona». Nulla a che vedere, dunque, sulla veridicità o meno di quanto indicato nel modulo a proposito dei motivi dello spostamento dal proprio domicilio.”.

      Stai serena.

  22. https://www.google.it/amp/amp.ilsole24ore.com/pagina/ADS1HAE

    Ho trovato questo se ti può essere d’aiuto la lettura. Purtroppo le FdO stanno contribuendo ad esasperare le persone che reclamano solo un diritto fondamentale. L’altro giorno discutevo con una amica magistrato e mi ha confermato che si aspettano già di essere sommersi di cartaccia. Ovviamente contatta un avvocato per sentirti più serena ma ti ripeto che il reato di cui all’art. 495 c.p. è altra cosa. Ad esempio si sarebbe consumato se tu avessi dichiarato una identità falsa o avessi inventato di essere un medico che andava a prendere servizio o comunque falsità che nulla hanno a che vedere con l’episodio che hai raccontato. Massima solidarietà.

  23. Diciamo pure che la tutela (scudo penale alla Carlo Calenda per l’Ilva), contenuta nell’emendamento Salvi +altri alla legge di conversione del d.l. Cura Italia, era ex post: i fatti eclatanti riferiti alle RSA lombarde e della bergamasca sono precedenti e Salvini voleva salvare i suoi amministratori.

    Per altro vorrei aggiungere che il nostro sistema penale contiene già la c.d. scriminante dello stato di necessità che esclude la punibilità a determinate condizioni che dovranno essere effettivamemte esistenti, nel caso concreto, dal giudice e non, aprioristicamente, con una norma ad hoc.

  24. Maja,

    In questo link le risposte sia al quesito tuo sia a quello riferite all’eventuale falso ideologico in scrittura pubblica: panzanate secondo la procura di Genova.

    https://www.ildubbio.news/2020/03/18/ll-reato-di-passeggiata-non-esiste-pm-di-genova-archiviano-le-denunce/

    Altri ti hanno tranquillizzata, qui di seguito il brano dell’articolo riferito al tuo caso:

    ” L’attenzione dei magistrati si è concentrata sull’articolo 495 cp, «falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri», reato punito con la reclusione non inferiore a due anni.Martedi scorso è stata diffusa una circolare alle Forze di polizia firmata da Paolo D’Ovidio, procuratore aggiunto della Procura ligure. Per il magistrato, «il delitto dell’art. 495 viene integrato esclusivamente dalle false attestazioni aventi ad oggetto l’identità lo stato od altre qualità della persona». Nulla a che vedere, dunque, sulla veridicità o meno di quanto indicato nel modulo a proposito dei motivi dello spostamento dal proprio domicilio.”.

    Stai serena.

  25. Occhio ai dati sensibili!
    L’importanza della serie di post che sono apparsi qui su Giap dalla fine di febbraio si misura anche, è già stato detto, nell’amplissima e istruttiva discussione che hanno aperto. Il commentarium è servito ad allargare l’orizzonte dell’analisi, ha segnalare bibliografia, ma anche a raccontare esperienze personali, nella consapevolezza che si sarebbero trovati empatia e ascolto: non è cosa da poco; anzi, è fondamentale. Molte testimonianze, che danno conto di denunce e verbali di contestazioni di sanzioni amministrative, sono state raccontate nei commenti ai miei post sulla decretazione emergenziale. È importante continuare a raccontarle, sia per non sentirsi sol*, e quindi per le ragioni d’empatia che dicevo, sia per aiutare tutt* a farsi un’idea chiara di come il sistema sanzionatorio messo a punto da quest’emergenza funziona in concreto. Nel raccontare, invito però tutte e tutti a prestare attenzione a un aspetto: cerchiamo di evitare ogni riferimento a nostri dati sensibili, e a non entrare eccessivamente nel dettaglio delle nostre condotte, soprattutto quando ci sia stata contestata una violazione. Giap è uno spazio protetto, ma è pur sempre uno spazio pubblico: non è lo studio del nostro legale. Per le questioni più di dettaglio o più sensibili relative ai singoli casi è meglio comunicare via mail o in altra forma privata. Fino ad ora mi sembra che in nessuno dei commenti siano state involontariamente divulgate informazioni sensibili, che mettano a rischio la posizione di qualcuno. In ogni caso, stiamo tutte e tutti attenti alle parole che usiamo: soprattutto quando abbiamo intenzione di impugnare le sanzioni che ci siano state irrogate, e quindi, in ultima analisi, di portare le nostre condotte all’attenzione di un’autorità amministrativa e/o di un giudice.

  26. Ciao Luca, oggi sono stata sanzionata. Volevo chiederti questa cosa: è possibile, secondo te, fare un ricorso collettivo anche se ogni verbale rappresenta un caso singolo a se stante? Ero in un parco in compagnia dei miei cani ( sul verbale non è stato scritto, ma ho le foto dei cani e sullo sfondo la pattuglia). Il parco è chiuso solo nella parte recintata ma è accessibile dalla parte superiore. Non c’era nessuno. Ho ricevuto due verbali: la sanzione amministrativa che sancisce la violazione della norma sugli spostamenti ed uno per avere rifiutato di sottopormi immediatamente ad identificazione, che ha un carattere penale. Ho consegnato la carta di identità, per sfinimento, dopo circa un’ora ora di fermo in cui, nel frattempo, hanno fatto mille telefonate ed è arrivata una pattuglia di rinforzi con altri due carabinieri. In tutto mi hanno trattenuta per circa due ore. Alla mia richiesta di conoscere la definizione di prossimità da casa, hanno prima risposto 200m. Poi mi hanno detto che non c’è una misura, ma che mi sanzionano comunque perché sono uscita di casa e devo rimanere vicina. Non ho firmato i verbali. Mi hanno assegnato un difensore d’ufficio e ho chiesto di eleggere domicilio presso la mia abitazione. Sul verbale non c’è scritto che ero con i miei cani e il verbale con carattere penale mi appare ancora più ingiustificato dell’altro, visto che gli è stato possibile sanzionarmi ed identificarmi proprio grazie al documento. Sono fisicamente stanca. Ho la possibilità di avvalermi di gratuito patrocinio ma se fosse possibile agire collettivamente, pagando un avvocato, preferisco, centomila volte, pagare un avvocato piuttosto che pagare la multa. Ho registrato la conversazione. In tutto ciò gli sbirri volevano la mia assoluzione e mi hanno detto esplicitamente che se fossi stata ” accondiscendente ” non sarei stata sanzionata. E a un certo punto la scena era proprio assurda perché si fingevano mortificati e volevano convincermi, per forza, che l’ hanno fatto per il mio bene. Questa è stata la parte più stancante e deprimente. Grazie. Attendo una tua risposta, se puoi. Quando puoi.

    • Anzitutto bravissima per aver mantenuto i nervi saldi, e per aver raccolto elementi audio e fotografici che potrebbero tornare utili in un procedimento penale e in un ricorso amministrativo. Purtroppo no, non è possibile un’azione collettiva sul modello di una class action. Tieni comunque conto che puoi nominare in qualsiasi momento un difensore di fiducia, se ne conosci e ne hai uno, in luogo del difensore d’ufficio che ti è stato assegnato, sempre con la possibilità di accedere al gratuito patrocinio. Io poi auspico la formazione di un legal team che, fermo restando il carattere individuale di ogni singola posizione, si occupi di elaborare e coordinare le strategie difensive.

      • Grazie Luca, per la tempestiva risposta, anche io mi auguro che si formi un legal team. Si, ho la possibilità di scegliere un difensore di fiducia ma, prima, volevo sentire la tua opinione sulla possibilità di intraprendere una “class action”. E volevo rendere partecipi gli altri di questa esperienza. Purtroppo l’ avevo messa in conto. Non sono sorpresa e neppure arrabbiata, tutto si è svolto in un clima di ipocrita “civiltà”. Soprattutto da parte delle forze dell’ordine e questo, se possibile, rende perfino più frustrante questa condizione. Trovo mortificante della dignità personale dire che un comportamento più appropriato, nei modi, non avrebbe prodotto questo esito e mi domando quando, anche per gli altri, la situazione non sarà più accettabile. Grazie ancora.

        • Credo che “sussiste solo l’obbligo previsto dall’art. 651 C.P. che punisce chi, ad un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o su altre qualità personali.

          Attenzione! una cosa è l’obbligo di fornire indicazioni sulla propria identità personale, altra cosa il dovere di documentarla (vedi Cass. sez. I, 25 giugno 1987, n. 1769).
          Una persona sprovvista di documenti, potrebbe ad esempio consentire di essere accompagnata a un posto di polizia per l’identificazione.

          L’obbligo di esibire la carta di identità ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di P.S. sussiste solo per le persone pericolose e sospette cui l’autorità di P.S. ha ordinato, ai sensi dell’art. 4 T.U.L.P.S., di munirsi del documento.

          In tal caso, il rifiuto di esibire un documento di riconoscimento e contemporaneamente di dare indicazioni sulla propria identità personale, costituisce concorso materiale della contravvenzione prevista dall’art. 651 C.P. con la contravvenzione prevista dal T.U.L.P.S. (Cass. sez. VI, 13 aprile 1989, n. 10378).”
          Da http://sicurezzapubblica.wikidot.com/identificazione-di-persone
          Anche a Roma, io ancora ero a casa dopo il pranzo, il mio parco (un piccolo spazio, non sigillato,con area cani )è stato oggetto di verifica da parte dei CC , identificazione di gruppo e “cacciata” senza denunzie.
          La distanza a Roma in effetti non è misurata per ordinanza, comunque essendo una grande metropoli, io avevo valutato 800 mt. come distanza prossimale. Infatti non hanno fatto multe..

          • Grazie Paololiu. Io ho acconsentito all’ identificazione solo dopo un certo lasso di tempo. Già che l’ intenzione mi sembrava palesemente quella di irrogare una sanzione. Probabilmente sono stati avvertiti tramite una segnalazione della mia presenza. Perché si sono materializzati dal nulla in pochissimo tempo. In ogni caso hanno inscenato la recita dell’ essere stati costretti dal mio iniziale “tentennamento” a fare i verbali, penale ed amministrativo. Alle mie ripetute domande di collegare il divieto con il contenimento del contagio hanno risposto prima argomentando maldestramente e cercando di colpevolizzarmi e poi dicendo che ” eseguono gli ordini” e che non è colpa loro e che rischiano la vita tutti i giorni e che durante un intervento in una rapina potrebbero morire e così via…Ho comunque più volte espressamente chiesto quale fosse lo scopo dell’identificazione prima di esibire un documento, visto che fare una passeggiata non può essere considerato un crimine, sanzionabile e punibile e che la prossimità da casa non ha alcun effetto rilevante, se si è soli, sulla diffusione del contagio.

            • Innanzitutto grande stima per la tua forma di resistenza. So che chi ti fa fermato di sicuro non era in grado di argomentare e di replicare su un piano logico, io posso anche capire che eseguano ordini ma diciamolo chiaramente: potrebbero tranquillamente soprassedere ogni volta che l’evidenza depone per un comportamento non certo pericoloso. Vedendo una persona isolata da tutti in compagnia di cani quale è il senso del fermarla? Tornare in sede con un bel bottino e vantarsene con i colleghi ed i capi sventolando i verbali come farebbe un pescatore con un bel carniere stracolmo? Oppure affermare la propria autorità? O, e questa ipotesi mi appare lontana, credono davvero in ciò che fanno? Ovvero che seminando sanzioni contribuiscano a tutelare la salute del prossimo? Io penso che siano anche impreparati e certamente moltissime delle loro contestazioni e denunce finiranno archiviate…oggi al tg regionale hanno intervistato una carabiniera, non so che grado avesse, ma era tutta fiera in posa e sosteneva che le persone si stessero
              comportando abbastanza bene, ciò nonostante qualcuno in giro “ senza motivo” ( questa espressione mi provoca un fastidio incontenibile) c’era e questi “contravventori” erano stati sanzionati. Sarà stata anche abituata a combattere il crimine, ma un linguaggio più preciso non guasterebbe e mi indurrebbe a pensare che almeno questi controllori hanno qualche base di diritto. Chi commette un illecito amministrativo è detto trasgressore anche se la legge 689/81 ha depenalizzato dei reati. Forse questa è stata la causa dell’imprecisione? Non saprei, non mi fido.

  27. Ciao Mandragola, speravo in un tuo intervento e per la lucidità e per la capacità descrittiva e per la grande preparazione che, insieme a Luca ( che offre uno sguardo da ” scienziato ” del diritto), rende preziosa la tua presenza.
    I due carabinieri che mi hanno fermata erano sicuramente impreparati e molto giovani, mandati allo sbaraglio con la sola idea chiara di avere un ruolo decisivo nel contenimento del contagio. Perché mi sembra che siano stati indottrinati molto bene su questo punto, mentre ovviamente la loro preparazione scientifica era sicuramente scarsa. Sono scesi dalla macchina senza mascherina e la hanno indossata solo ad un certo punto. Senza rendersi conto che misura di tutela della loro salute sarebbe consentirgli di viaggiare soli dentro l’ abitacolo della macchina e farsi poi supportare da un collega in un secondo tempo, solo in caso di “necessità”. Ma come è evidente sono ” ben istruiti” e molto calati nella parte, anche quando recitano comprensione. Questo infatti non gli ha impedito di emettere ben due verbali. Senza capire assolutamente la differenza tra l’ indossare la mascherina al chiuso ( in macchina) e all’ aperto ( in un parco). Martedì sento l’avvocato. Spero si possano sollevare e dimostrare dubbi di incostituzionalità della norma, come suggerisce Luca, anche se ( come sottolinei tu) l’ interpretazione spetta in ogni singolo caso spetta ad un giudice diverso. Per questo sarebbe importante coordinare la linea difensiva.

    • Io sono fiduciosa. Non possono anche tutti i giudici aver perso il lume. Ho sentito prefetti che una laurea in giurisprudenza pur la hanno vaneggiare di fattispecie di reato totalmente decontestualizzate. Forse è una strategia per impressionarci: un mix tra minaccia della punizione e toni da genitore che agisce per il nostro bene. O sono convinti che gli italiani siano tutti lobotomizzati o forse, consci che non é così, hanno deciso di prenderci per sfinimento, come quando si dà ragione a qualcuno perché si realizza non è in grado di sostenere un confronto. E poi, diciamolo francamente, dovranno anche star dietro a tutti questi atti di accertamento, se i ricorsi fioccano bisogna pronunciarsi e poi emettere una ordinanza ingiunzione e se il trasgressore non adempie ( sempre che non si opponga) non dovranno iscrivere a ruolo le somme e agire per la riscossione, il tutto entro cinque anni. Non dico di far affidamento sulla prescrizione ma diamogli filo da torcere.

      • Si. L’ intenzione è proprio quella di dargli filo da torcere anche se la ” Giustizia ” non è fatta per riconoscere la ragione ai poveri. E non sarà mai un tribunale a ripristinare la verità e l’equità.
        Ma esercitare il legittimo diritto a resistere, per se stessi, nel momento in cui è chiaro che la partita è persa in partenza, ha un effetto benefico. Sostenere che non si sta facendo nulla di criminale, è un modo per non sentirsi schiacciati dal peso della situazione. Insomma reagire, nei limiti di un calcolo avveduto dei rischi. Io ne sono uscita molto provata fisicamente ma, secondo me, anche loro. Altrimenti se la sarebbero cavata facilmente, come spesso succede.

  28. mi dispiace tantissimo per filo a piombo. Non ti conosco, ma davvero, mi spiace un casino. Capisco la frustrazione e ammiro il tuo sangue freddo.
    Ne farò tesoro.
    Ho origliato di ragazzini non bianchi ancora più rinchiusi in casa perché costante oggetto di segnalazione, da parte dei vicini, dei passanti (…) con conseguenze spesso spiacevoli.
    Dovrebbero essere messi al corrente anche loro ciò che state analizzando, magari in forma semplificata, come strategie anti frisk&stop perché è questo, mi sembra, l’esempio più vicino all’attuale condizione, solo che fermano chiunque. Fermo restando che non fanno uno straccio di controllo nei luoghi di lavoro.

    Mi dispiace davvero filo a piombo; e se si decide di fare qualcosa tipo un legal team penso che in tanti daranno una mano. Non sei sola.

    Abbracci a tutti e tutte.

    • Credo anche io che la solidarietà sia fondamentale, non solo intesa come vicinanza emotiva ma come qualsiasi forma di contributo ognuno possa a suo modo dare per aiutarsi gli uni con gli altri. Violet, hai toccato un punto per me cruciale e che mi sta molto a cuore: quello delle sicurezza sui luoghi di lavoro. Filo a piombo è stata fermata sebbene il suo agire fosse totalmente e palesemente innocuo, e come lei tanti altri anche perché con un simile dispiegamento di forze e l’esasperazione dei controlli ci passa ormai chiunque. Addirittura sono state sanzionate due parlamentari che si recavano a Roma! Però siccome le attività produttive non sono tutte ferme ( faccio violenza su me stessa a dirlo, ma Zaia su questo ha ragione) sia perché comprese tra le essenziali, sia per deroga concessa dal Prefetto sia perché “ci provano” , chissà perché nelle unità locali non si presenta nessuno a controllare. E di questo sono molto sicura. Ho già scritto in qualche altro intervento che si arriva al paradosso che ad operai ed infermieri, fermati mentre transitavano su uno stesso mezzo e senza mascherine, sia stato concesso di proseguire senza alcuna questione. Nel contempo sono state sanzionate persone conviventi perché insieme su un veicolo. I verbali che le contengono mi auguro, anzi lo dó per scontato, valgano meno della carta straccia ma intanto bisogna attivarsi per difendere le proprie ragioni e se ne farebbe volentieri a meno.

  29. Una domanda a cui non sono riuscito a dar risposta cercando tra le varie FAQ del Governo: è necessario avere sempre un documento di riconoscimento con se, per poter compilare poi l’autocertificazione?
    Perchè se esco a correre in prossimità di casa non so dove mettermela la patente.

    Dalle esperienze indirette che mi sono state riportate comunque anche nella mia zona dipende molto dalla discrezionalità delle FdO, c’è chi non viene nemmeno controllato pur correndo distante da casa, in una zona isolata, e c’è chi viene fermato dai Vigili sotto casa sentendosi dire che “l’attività sportiva non è consentita”, salvo poi esser lasciato andare senza alcuna storia alla domanda di quale legge lo preveda.

  30. https://archive.is/LNOHi
    All’inizio di tutta questa vicenda andavo dicendo: “ tra poco entreranno anche a casa”. Mi chiedo come sia potuto accedere e soprattutto se sia legittimo. Perché quello era un domicilio privato e a meno che mi sia sfuggito qualcosa forse vigono ancora delle garanzie in Italia. Dovrei aggiungere “forse” perché sembra che ogni giorno l’asticella venga spostata oltre. Conteso che non ho visto tutto il video ma solo il frame in cui le persone sono sul tetto, preferisco non guardarlo per evitare le extrasistole a tarda sera.

  31. E la caduta dal tetto non può che spingermi a pensare alla nostra società che precipita nel baratro. Tutto bene fino a che non si tocca il suolo. Che ne sapremo di come sarà l’impatto fino a che non avviene? All’inizio ci veniva detto: “ ma che saranno due settimane senza passeggiare?”. Non è passato così tanto tempo sul calendario, ma la percezione dello stesso mi sembra alterata. E’ poco più di un mese che non raggiungo l’altro capo del paese a piedi e mi sembrano dieci anni. I ricordi sono avvolti dalla stessa nebbia. Da lì a trovarsi la polizia sul tetto di casa è stato davvero poco. E per chi riporta la notizia SEMBRA CHE TUTTO SIA NORMALE. L ‘impatto con il suolo non sarà indolore.

  32. A proposito riporto una cosa capitata a me questa mattina quando ho visto 2 vigili passeggiare nel parco sotto casa dal mio balcone e ho urlato a loro sarcasticamente: “beati voi che potete fare un bel giretto al parco!”. Al che uno di loro, faccia oscurato da mascherina e occhiali da sole mi ha replicato: “Signora le faremo la multa se non stia tranquilla” o words to that effect. E’ stato mio vicino che abita sotto ed era in giardino a riportare la replica in quanto non sentivo bene e pensavo che il vigile l’avesse buttato sul ridere. Ah si ingenua inglese! A quando arriveranno in casa a farci le multe o di peggio? In tanto tutto quello che mettiamo e guardiamo online e’ sorvegliato.

  33. Riflettevo su un paio di aspetti ulteriori (prescindendo dalle singole discipline regionali) che vorrei provare a condividere qui, sperando che siano di qualche utilità.

    1) Di recente, la Corte Costituzionale (sent. n. 63 del 21 marzo 2019) parrebbe avere sancito in maniera chiara l’applicazione alle sanzioni amministrative punitive – quali indubbiamente quelle che abbiamo di fronte – delle garanzie tipiche della materia penale. In quell’occasione, si trattava della garanzia della retroattività favorevole, ma lo stesso dovrebbe valere per il principio di determinatezza-tassatività, quale corollario del principio di legalità (art. 25 Cost., art. 7 CEDU, art. 49 CDFUE), che è volto consentire a chiunque di conoscere in anticipo le conseguenze sul piano giuridico della propria condotta. Questo argomento indurrebbe a dubitare della legittimità della previsione recata dall’art. 1, D.L. n. 19/20, per come attuata dai vari DPCM delle ultime settimane: sfido chiunque a capire quale sia l’area in cui è consentito svolgere attività motoria al cospetto di una norma che pone alla base del precetto il concetto di “prossimità”.

    2) A una prima ricognizione, la Corte Costituzionale sembrerebbe aver finora offerto un’interpretazione alquanto blanda del principio di determinatezza in ambito penale, ritenendo ad esempio “determinate” previsioni che si avvalgono di nozioni “proprie del linguaggio e dell’intelligenza comuni” (C. Cost. n. 191/1970) o alle quali è possibile attribuire un contenuto determinato “nel contesto delle altre prescrizioni” (C. Cost. n. 282/2010, riguardo alla locuzione “vivere onestamente”). Anche a volersi muovere in quest’ottica, il concetto di “prossimità” andrebbe definito in rapporto alla finalità perseguita dal D.L. n. 19/2020, ossia il “contenimento” e il “contrasto” della pandemia (art. 1). E ciò, a tutto concedere, implicherebbe l’esigenza di svolgere attività motoria nel proprio quartiere, scegliendo magari zone che, per conformazione urbanistica, più si prestano al distanziamento sociale, piuttosto che attenersi a una distanza definita in via astratta (199 metri anziché 201 o 1,5Km).

    • Il problema difatti credo stia non tanto nella infondatezza dei verbali elevati in queste settimane anche alla luce di principi enunciati dalla Corte Costituzionale quanto nella circostanza che i destinatari preferiscano desistere dal difendersi ( comprensibilmente se vogliamo) perché vi è la possibilità di pagare in misura ridotta. E così, a meno di non saper articolare un ricorso, si opta per la soluzione che ha un minore margine di alea.
      Aggiungo che non guardo la tv ma poco fa ho sentito in sottofondo lo spot del Ministero della Salute se non erro in cui si enunciavano le solite misure precauzionali e poi si ammoniva che le violazioni sono REATI. Immagino lo spot sia stato creato prima delle ovvie modifiche ma perché tanta mala fede nella comunicazione ufficiale? Perché non correggerlo?

      • Capisco il punto e la scelta di rinunciare alla difesa. Trovo però intollerabile la scelta di lasciare alla discrezionalità (all’arbitrio) delle forze dell’ordine decidere chi punire, utilizzando volutamente un concetto del tutto vago quale quello di prossimità. Se vogliamo, mi sembra un’ulteriore riprova dell’approccio con cui le autorità stanno affrontando l’emergenza, più volte denunciato in queste settimane su queste pagine.

        Peraltro, andando un po’ più a fondo nella ricerca, ho visto che la “prossimità” è utilizzata anche ai fini del configurarsi dell’aggravante prevista dall’art. 80, comma 1, lett. g), D.P.E. n. 309/1990 in materia di stupefacenti e un’espressione altrettanto nebulosa (“ingente quantità”) fonda un’altra aggravante in tema di stupefacenti (art. 80, comma 2). E, in tali casi, la Corte di Cassazione non ha mai accolto le eccezioni in punto di violazione del principio di determinatezza, rimettendo sempre all’interprete il compito di riempire di significato il precetto.

  34. Ha cominciato a circolare un lungo audio in cui si ascolta la registrazione di un controllo di polizia effettuato a Milano: la registrazione è inframmezzata dalla voce di qualcuno che fa considerazioni a proposito dell’incostituzionalità delle misure di distanziamento fisico, e dell’illegittimità / illegalità del modulo di autocertificazione, per trarne la conclusione che è in atto una sorta di colpo di stato.

    Dei profili di più o meno certa incostituzionalità della decretazione emergenziale hanno parlato in tante e tanti: io stesso l’ho fatto diffusamente in questo post. L’autore del vocale però afferma senz’altro che tutta la normativa sarebbe incostituzionale, perché la libertà di circolazione (art. 16 cost.) può essere limitata solo in casi eccezionali, e l’unico caso eccezionale contemplato dalla costituzione è lo stato di guerra. In realtà è lo stesso art. 16, comma I, a stabilire che la legge può prevedere limitazioni alla libertà di circolazione per motivi di sanità o sicurezza. Quindi il d.l. 25 marzo 2020 n. 19, che è un atto con la forza della legge, non è tout court incostituzionale solo perché contiene un elenco di misure restrittive della libertà personale. Ciò non significa che alcune sue parti non siano sospettabili d’incostituzionalità. Ma il giudizio espresso nel vocale, che le restrizioni alla libertà di circolazione sono incostituzionali perché non siamo in guerra, è errato. Questo più d’altri è un momento in cui c’è bisogno della critica del diritto: ma la critica dev’essere pertinente.

    Sul modulo di autocertificazione degli spostamenti l’autore del vocale fa due affermazioni. La prima è che non è previsto dal decreto legge (non si dice quale, ma immagino che il riferimento sia proprio al d.l. n. 19/2020). Quest’affermazione è vera. Sbagliata è però la conseguenza che chi ha registrato l’audio ne trae: ossia che durante i controlli si debba pretendere l’emanazione di un provvedimento scritto convalidato da un giudice. Ora, la riserva di giurisdizione, e quindi l’intervento dell’autorità giudiziaria a monte del provvedimento o in sede di sua convalida è prevista per le restrizioni alla libertà personale (art. 13), di domicilio (art. 14), e di corrispondenza (art. 15), ma non per le limitazioni alla libertà di circolazione (art. 16). Quindi, in materia di spostamenti giustificati o ingiustificati, nessun giudice interverrà mai ad autorizzare o a convalidare alcunché. E poi, perché pretendere l’emanazione di un provvedimento scritto e indirizzato a una persona determinata? Una volta emesso un provvedimento del genere, la sua violazione integrerebbe effettivamente il reato di cui all’art. 650 c.p. Perché dunque esporsi a questo rischio, quando per settimane abbiamo detto in tutti i modi che le violazioni ai divieti introdotti dalla decretazione emergenziale non configurano quel reato? Lasciamo perdere le richieste di provvedimenti scritti: oltretutto, anche ipotizzando che la richiesta venga accolta, come verrebbe formulato il provvedimento? Molto probabilmente non farebbe altro che imporre restrizioni. A che pro legarci le mani da sol* in questo modo?

    L’autore del vocale fa una seconda affermazione sul modulo di autocertificazione. Spiega che, Siccome l’autocertificazione non è prevista dalla legge, la prassi di firmare i moduli, incoraggiata e anzi imposta dai media, vale come norma consuetudinaria. Norma consuetudinaria che legittimerà, a emergenza finita, l’operato del governo: Conte infatti potrà sventolare tutte le autocertificazioni firmate, e mostrare così che gli italiani hanno agito in base a una consuetudine, che è una fonte del diritto, e che quindi l’operato del governo è legale. Quest’operato viene poi bollato come un tentativo sottile di colpo di stato. La semplice ragione per cui questa tesi, con il suo risvolto complottista, è completamente campata in aria è che qui la consuetudine non c’entra assolutamente niente. L’autocertificazione degli spostamenti è una modalità d’accertamento prevista dalla circolare del ministero dell’interno emanata l’8 marzo scorso e diretta ai prefetti. Modalità d’accertamento molto problematica (lo dimostrano le innumerevoli riscritture del modulo, a cui s’accompagna il potere per la forza pubblica di effettuare controlli invasivi anche a distanza di giorni, come testimoniato anche qui su Giap. Ma ci vuole un’immaginazione fervida per arrivare a dire che l’autocertificazione sia in sostanza uno strumento escogitato da Conte per legittimare l’azione di governo.

  35. Vorrei chiedere a Luca una considerazione riguardo l’applicazione della seguente norma nella regione Campania, notoriamente una delle più draconiane in merito alle misure restrittive, cito un estratto da un articolo di un quotidiano di oggi 13 Aprile:

    “Per chi viola le norme sulle uscite da casa scatta in Campania, oltre la multa nazionale, anche la quarantena domiciliare per due settimane”

    Il punto, a mio avviso, è l’abuso molto grave che in linea di principio questa norma contiene; la quarantena è una disposizione che giustamente si applica a chi è ufficialmente portatore di virus. Nel caso di specie, invece, si applicherebbe a chi semplicemente non è riconosciuta una valida autorizzazione, e che oltre a subire la sanzione pecuniaria, già di per se esaustiva, è costretto da persona sana fino a prova contraria ad una misura che è molto prossima agli arresti domiciliari. Sul piano del diritto, considerato che le regioni possono decidere autonomamente ma limitatamente a presidi sanitari, non sarebbe già un abuso di potere applicare una sanzione cosi restrittiva della libertà personale quando il cittadino che la subisce nei fatti non risulta costituire pericolo per la salute pubblica? Grazie

    • L’ultima ordinanza della regione Campania (n. 32/2020), quanto alle sanzioni, fa però riferimento solo all’art. 4 d.l. n. 19/2020: dunque alla sanzione amministrativa pecuniaria e al reato contravvenzionale che punisce la violazione della quarantena obbligatoria da parte delle persone positive al virus. Lo stralcio dell’articolo che citi dice «scatta la quarantena obbligatoria»: il che farebbe pensare a una restrizione appena introdotta. Ma di questa restrizione nell’ordinanza più recente non c’è traccia. Onestamente non so se sia stata disposta con una delle numerosissime ordinanze già emanate in precedenza: non le ho verificate. Ma in quest’ultima non se ne parla. Sarebbe interessante capire a cosa fa riferimento l’articolista.

      • Ciao, qualche informazione in più sulla situazione campana. Effettivamente vi è la possibilità che sia sottoposto a permanenza domiciliare chi venga trovato fuori casa senza valido motivo.

        http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-23-del-25-marzo-2020.pdf

        “5. La trasgressione degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta, altresì, per l’esposizione al rischio di contagio cui si è sottoposto il trasgressore, l’obbligo di segnalazione al competente Dipartimento di prevenzione dell’ASL ai fini della eventuale disposizione, tenuto conto della circostanze in cui si è verificata l’uscita in violazione del presente provvedimento – contestate all’atto dell’accertamento della violazione ovvero comunque comprovate – e del rischio di contagio nella specifica fattispecie, della misura della permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, per 14 giorni e con obbligo di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.”

        Da fonti interne so, ma basterebbe la logica a dimostrarlo, che questa cosa sta complicando moltissimo il lavoro delle unità di crisi delle Asl. Già sotto organico nel gestire il contagio reale si trovano adesso di fronte a un surplus di lavoro. Cioè dover valutare i casi segnalati per decidere se effettivamente valga la pena imporre la quarantena, a meno di non voler accettare per buone le ragioni delle fdo (e lo stress di queste strutture è tale che la voglia di delega è sempre dietro l’angolo). Quindi ricercare e contattare ogni singolo multato per farsi raccontare le modalità della multa.
        Aggiungo, ma non ci sarebbe bisogno, che molte delle richieste arrivate riguardano situazioni dove già la multa era di troppo: vecchietti che si dirigevano a potare gli olivi, genitori di famiglie numerose sorpresi a fare spesa all’eurospin per risparmiare, addirittura persone che andavano a comprare le sigarette o a farsi stampare l’autocertificazione negli uffici del comune.

        • Grazie mille, Tilto. A latere faccio notare quanto sia scritta male questa disposizione: un unico periodo di 91 parole, con miriadi di incisi a separare i verbi dal loro complemento oggetto, i genitivi oggettivi dai sostantivi a cui si riferiscono. Qui non è questione di pedanteria grammaticale, ma di pura e semplice chiarezza: chi scrive queste disposizioni non ha il linguaggio per dire ciò che deve dire. Oppure, sa che non può dire fino infondo ciò che deve dire, e s’invortica in un’impenetrabile obscuritas. Resta comunque il fatto che la permanenza in quarantena fiduciaria è soltanto eventuale: ciò che nell’articolo citato da Michedelic non era minimamente spiegato.

  36. Salve Ieri 13 aprile, dopo essermi accertato (con informazioni ahimè risultate errate su qualche sito web) su internet dell’apertura nel giorno di Pasquetta dei supermercati in Campania,sono uscito con l’auto per recarmi a fare la spesa ad un discount più prossimo del mio Comune.Ebbene, all’arrivo al Discount vedo con stupore che è chiuso, faccio inversione di marcia e mi avvio per ritornarmene a casa ma vengo fermato dalla Guardia di Finanza. l’agente mi chiede il motivo della mia uscita e io gli rispondo (candidamente) che volevo andare a fare la spesa al Discaunt lì vicino ma l’ho trovato chiuso, benchè mi fossiaccertato preventivamente sul web della loro apertura per Pasquetta. ?agente mi risponde che mi sono informato male in quanto c’è un’Ordinanza del Presidente della Regione Campania (sceriffo di turno) del 9/04/2020 n. 30 che dispone la chiusura degli esercizi commerciali per quel giorno. L’agente mi chiede i documenti e prosegue consegnandomi una sanzione di 373 € !!! per uscita senza motivo con auto. Ora io mi chiedo e chiedo a Voi: Posso io sapere di tutte le ordinanze regionali che si susseguono ormai a ritmo giornaliero ed impongono restrizioni più stringenti rispetto alle leggi e decreti del governo? Non dovrebbero esserci manifesti e cartelloni ovunque che avvertano in modo efficace cittadini sulle restrizioni in atto giorno per giorno? Capisco che “la legge non ammette ignoranza” ma ad un cittadino è dato di essere aggiornato sempre su tutta questa valanga di decreti ed ordinanze regionali (spesso in antitesi con le leggi del governo) che gli piovono addosso ogni fiorno ? e.. se gli sfugge qualche ordinanza approvata soltanto la notte prima dell’uscita da casa, deveper questo essere punito con un’ammenda così mortificante ed economicamente devastante?
    ?agente mi fa presente che posso fare ricorso alla sanzione. Ma che titolo e per quale motivazione faccio questo ricorso? illeggittimità dell’Ordinanza regionale? Mi sembra che quest’ultima strada sia un po come la storia di “Davide e Golia…” In attesa di vostre considerazioni e consigli in merito porgovi miei cordiali saluti

    • Un ricorso potrebbe invocare l’errore incolpevole sul fatto (art. 3 l. n. 689/1981). Errore sul fatto, perché hai preso la decisione di muoverti in conseguenza di una rappresentazione errata della realtà, causata dalle informazioni fuorvianti che hai reperito su internet. Se avessi effettivamente saputo che i supermercati erano chiusi, non ti saresti mosso. Errore incolpevole, perché determinato dal caos informativo che si è prodotto sulla questione (ad es. potresti far valere la circostanza che ti sei informato su siti ritenuti affidabili).

  37. L’uso di droni da parte dei vigili è illegale.

    [Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa nota dell’avv. Silvia Garzena]

    Ecco un esempio pratico di come funziona l’apparato messo in campo dalla decretazione emergenziale, tratto dalla realtà del comune di Pavia.
    La Prefettura pare aver da poco autorizzato l’uso di droni a Pavia, per controllare gli assembramenti («c’è troppa gente in giro», secondo il sindaco leghista Fracassi), ed eventualmente sanzionare le condotte in violazione dei recenti precetti normativi di contenimento degli spostamenti individuali per le aree pubbliche. Per quelle private, tipo le fabbriche, non sembra urgente intensificare controlli e sanzioni.

    Ma chi è stato reclutato per l’uso dei droni? La Polizia locale (o municipale), ossia i vigili.

    Le norme specifiche assegnano però l’uso di questo strumento di controllo a distanza, per finalità di pubblica sicurezza, solo a determinate Forze di polizia, e quelle di polizia locale non sono nominate.

    Qui di seguito un po’ di norme, abbiate pazienza.

    La normativa vigente autorizza infatti l’uso dei droni per finalità di controllo solo da parte delle Forze di polizia (art 5, DL 7/2015, comma 3-sexies) [1], e per determinati accertamenti: reati di tipo associativo, ed altre infrazioni – di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs 177/2016– in materie affidate solo a Polizia di Stato, Carabinieri, e Guardia di Finanza [2]. In particolare, la sicurezza in materia di sanità è assegnata ai Carabinieri.

    Anche il successivo «DECRETO 29 aprile 2016. Modalità di utilizzo da parte delle Forze di polizia degli aeromobili a pilotaggio remoto»[3] (cui l’art. 5 citato ha delegato) precisa che le Forze di polizia autorizzate sono solo quelle «di cui all’art. 16 della legge 1° aprile  1981, n. 121» [4]: niente Polizia locale nemmeno qui.

    Dunque non sembra esserci spazio per l’utilizzo dei droni da parte della Polizia municipale.

    Anche perché la legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale) all’art . 3 stabilisce che «Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità». Ed all’art. 5 dice che possono svolgere «funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 3 della presente legge».

    Allora, è forse con l’appiglio della «collaborazione» con le Forze di polizia di Stato che si affida questo strumento di controllo ai vigili, posto che la normativa speciale sui droni (successiva alla Legge –quadro sulla polizia municipale) non li nomina, e che la attuale decretazione emergenziali per l’epidemia da Covid-19 richiama genericamente il loro potere di accertamento delle sanzioni centrali, senza aggiungere facoltà o mezzi specifici ulteriori?

    Sui giornali però leggiamo che «saranno usati droni e/o aeromobili a pilotaggio remoto. I piloti, specialisti già individuati dall’amministrazione, verranno coordinati, durante le operazioni di controllo, da un ufficiale della polizia locale».

    Quindi, un tecnico pilota civile – pure non pagato, scopriamo… – più un vigile, stop. Ieri primo utilizzo, in una mattinata di volo ben 3 multe. Tra queste, una famiglia di albanesi che stavano portando il figlio leucemico in ospedale, per il controllo settimanale.

    Come avvenga questa eventuale (ma obbligatoria) collaborazione con la Forze di polizia di Stato è un primo mistero. E come possiamo essere certi che un simile strumento di controllo invasivo non venga utilizzato dai Comuni, con lo stesso escamotage, anche ad emergenza finita? Magari mi sfugge qualcosa, confido che qualcuno mi aiuti a chiarire i miei dubbi.

    NOTE

    [1] L’articolo stabilisce che con successivo «[…] decreto del Ministro dell’interno, […] sono disciplinate le modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati “droni”, ai fini del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale, nonché per le finalità di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 […]».

    [2] L’art. 2, comma 1, D.Lgs 177/2016, «Comparti di specialità delle Forze di polizia» così prescrive: «1. La Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza esercitano, in via preminente o esclusiva, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, compiti nei seguenti rispettivi comparti di specialità, ferme restando le funzioni rispettivamente attribuite dalla normativa vigente a ciascuna Forza di polizia, nonché le disposizioni di cui alla medesima legge: a) Polizia di Stato: 1) sicurezza stradale; 2) sicurezza ferroviaria; 3) sicurezza delle frontiere; 4) sicurezza postale e delle comunicazioni; b) Arma dei carabinieri: 1) sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari; 2) sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare; 3) sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale; 4) sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale; c) Corpo della Guardia di finanza: 1) sicurezza del mare, in relazione ai compiti di polizia, attribuiti dal presente decreto, e alle altre funzioni già svolte, ai sensi della legislazione vigente e fatte salve le attribuzioni assegnate dalla legislazione vigente al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera; 2) sicurezza in materia di circolazione dell’euro e degli altri mezzi di pagamento».

    [3] Così infatti il DECRETO 29 aprile 2016: «1. Il presente decreto disciplina le modalità di impiego dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) in dotazione o in uso alle Forze di polizia di cui all’art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per le finalità di cui all’art. 5, comma 3-sexies del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43». Anche l’art. 2 ribadisce che «Ai fini del presente decreto si intende per: […] b) Forze di polizia: Forze di polizia di cui all’art. 16, della legge 1° aprile 1981, n. 121.»

    [4] Infatti, l’articolo 16 della legge n. 121/81 dice: «Forze di polizia: 1. Ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:
    a) l’Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
    b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.
    2. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell’espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.[…]»

    • La pagina del link sul giornale di Pavia è stata rimossa, ho trovato in compenso questa sulla polizia locale di Milano https://www.ilmessaggero.it/video/cronaca/coronavirus_pasquetta_droni_milano-5168423.html in cui il comandante intervistato parla di sperimentazione dell’ uso dei droni. Non so se sia corretto parlare di illegalitá, anche in virtú della collaborazione con le forze di polizia citate dall’ avvocato, comunque è un tema interessante. Sinceramente, a Roma non ho idea di come sia la situazione droni. Indubbiamente come per i 2(?)elicotteri a Sanlo, ho dei dubbi sui costi collettivi di tale allocazione di risorse pubbliche. Devo dire invece che ho notato che i volontari dei carabinieri che presidiavano da mesi il mercato rionale coperto sono stati sostituiti da qualche giorno da guardie zoofile con placche e distintivi. Insomma una matricola e un tesserino,in ottica di decoro securitario, per mostrare i muscoli e tante belle chiacchiere ai media per procurarsi una poltrona e favorire i propri Compagni di merende dell’ industria bellica

  38. Grazie Luca, ho verificato anche io ho consultato le ordinanze precedenti della regione Campania, e non risulta una tale disposizione. Ho scritto però al Fatto Quotidiano, che ha pubblicato l’articolo, di rettificare o eventualmente citare la disposizione che prevede la restrizione in oggetto. Purtroppo i media, anche quelli ritenuti più autorevoli, spesso sono confusi, imprecisi e contraddittori, e pertanto, ricollegandomi ad un caso citato da un precedente lettore (Spartan), è sempre meglio cercare le fonti normative originarie, sperando che queste ultime non siano viziate da ambiguità o articoli che lasciano spazio a molteplici interpretazioni.

  39. Salve sono stato multato dalla polizia di Milano perché mi trovavo di ritorno dalla spesa insieme a mia moglie a 600m da casa. La motivazione è stata che non è possibile “uscire” da casa in due per fare la spesa.
    Vorrei fare ricorso perché il sito della regione Lombardia dice che non è possibile “l’accesso” alle attività commerciali in due persone dello stesso nucleo familiare, quindi io, inconsapevole del divieto a monte, non menzionato sul sito (uscire di casa in due) ho deciso di accompagnare mia moglie al market bio dove lei sceglie i prodotti li lascia in cassa e poi io entro e pago con carta di credito e firmo (siamo a corto di contanti per cassa integrazione) quindi non è un’abitudine ma un’eccezione perché di solito vado io da solo all’esselunga.
    Oltretutto il sito del governo non specifica la distanza massima consentita dalla propria abitazione, scrive che le loro misure sono valide per tutto il territorio nazionale e non rimanda ad una verifica sul sito della propria regione. Quindi non ho neanche fatto caso alla distanza da casa essendo comunque il market più vicino ma alla mia gentile richiesta di considerarla come una passeggiata mostrando il paragrafo inerente del sito ufficiale all’agente di polizia la risposta è stata “non è un problema mio, faccia pure ricorso”.
    Siamo un nucleo familiare monoreddito, in cassa integrazione e viviamo in affitto per il quale aiuti finora non se ne vedono mentre invece la prima motivazione dell’agente è stata che lui questa estate vuole andare al mare quindi vuole che tutti stiano a casa cosicché la quarantena finisca prima……

    • Adesso basta però! È inutile inerpicarsi sui sentieri del diritto, trovare appigli per ricorsi, chiedersi se pagare o rischiare. Qui non siamo più in un terreno di legalità, ma di mera discrezionalità. Io ricorro contro una contestazione che ha dei margini per farlo, ma qui, se non fosse che ci sono in gioco le nostre non pingui tasche e oserei dire i nostri diritti, siamo ormai al demenziale. Scusa, Vittodema, ma hanno multato uno dei due? Giusto? Se é vietato entrare in due componenti dello stesso nucleo nell’esercizio non è scritto da nessuna parte che non si può uscire in due. Ragiono così: se si mantiene la distanza interpersonale da un estraneo di almeno un metro e bla bla bla va da sè che non è che posso impedire a due componenti di uno stesso nucleo di percorrere una strada insieme. Tanto più che tu descrivi anche una circostanza particolare ovvero dover firmare lo scontrino essendo tu titolare della carta di credito. Scusate, ma io posso ragionare in punta di diritto se ne vale la pena, qui ci stiamo riducendo a dover dimostrare le nostre ragioni contro contestazioni assurde. Direi che è il caso di pensare che a parte l’ovvia difesa nessuno dovrebbe pagare. Anche nella peggiore delle ipotesi ( rigetto) si può presentare opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 Legge 689/1981 e se va ancora male in tutti i gradi, arriverà una condanna al pagamento. Poi una cartella? Quando? Ci penseremo. Ma pagare no. Neppure in misura ridotta. Bisogna inondare gli organi deputati a decidere con ricorsi e se non sarà sufficiente si sommergeranno i giudici.

  40. “Adesso basta” era ovviamente riferito al ripetersi di questi episodi che sono inaccettabili. A Roma è stata sanzionata una dottoressa che nel suo unico giorno libero ha rimesso in moto la propria auto con l’aiuto di due finanzieri ( evidentemente muniti di buon senso o forse magnanimi perché si trattava di un medico) per poi essere bloccata poco dopo da una diversa pattuglia di agenti che non hanno voluto sentire ragioni. Ovviamente ricorrerà, ma questo stato di cose va in qualche modo arginato o, senza accorgercene, ci ritroveremo a ricevere un verbale se diamo un bacio ai nostri figli o compagn* all’aria aperta. Sono situazioni esasperanti anche perché, a fronte di persone da ammirare come Filo a piombo che riesce a difendersi e tener testa, molti saranno più remissivi e potrebbero anche spaventarsi e rinunciare ad uscire di casa.

  41. Grazie per il sostegno Mandragola01 e condivido la tua posizione. Sarebbe interessante capire come appigliarsi alle loro incongruenze visto che purtroppo l’arroganza diffusa negli episodi non è contestabile. Dicono che la legge non ammette ignoranza ma quanto siamo noi costretti ad essere informati? Se vado al supermercato non entro in 2 perché c’è scritto, se sono al lavoro e cambia una legge inerente arriva una circolare dalla polizia, ma l’individuo è costretto a guardare tutti i tg ogni giorno? Se io guardo un organo ufficiale dello Stato che precisa “direttive valide per tutto il territorio nazionale” e non è sufficiente perché non mi rimanda al sito della regione, sono loro che creano ignoranza.

  42. Vorrei segnalare che l’art. 37 D.L. 23/2020 ha apportato modifiche all’art.103, commi 1 e 5 D.L. 18/3020 così disponendo che la sospensione dei termini relativi ai procedimenti amministrativi è prorogata al 15 Maggio 2020. Ciò significa che vi è tempo per valutare l’interesse a presentare le proprie difese in ordine a tutte le violazioni che sono state contestate in questi mesi.
    Magari puó tenerne conto chi é combattuto tra il pagamento in misura ridotta ed il ricorso. Io personalmente, a meno di non venire sanzionata perché sto organizzando un rave, credo che ricorrerei sempre e comunque, però o poi stop a titolo di valutazione personale.

  43. Ciao un grande grazie a tutti per gli stimoli e le riflessioni preziose in questi tempi grami.
    Volevo chiedere se possibile una info a Luca Casarotti o a qualcun altro volenteroso in merito la possibilità di effettuare il tragitto domicilio lavoro piuttosto che casa lavoro, nella speranza di aver beccato il thread (si dice così spero) giusto.
    Provo di spiegarmi meglio.
    Sono residente in un comune, e la mia compagna in un comune limitrofo.
    Da quando è cominciato il disastro ed il blocco conseguente siamo impossibilitati a vederci.
    Posso dichiarare nell’autocertificazione che ho eletto domicilio presso di lei, e quindi fare avanti e indietro dal lavoro da casa sua piuttosto che da casa mia dove ho la residenza?
    Grazie ancora a chi vorrà aiutarmi.

    Da quello che ho capito il domicilio non necessita di alcuna comunicazione presso il comune in cui la richiedo
    Mi spiego meglio. Se sono residente in un comune ma la mia compagna vive in un comune limitrofo, posso recarmi da lei ed effettuare il tragitto andata-ritorno dal lavoro da casa sua, dove sono domiciliato, o sono obbligato a restare presso la mia residenza?
    Grazie ancora a tutti.

    • Ciao Provolone, posto che il domicilio, senza entrare nello specifico, non necessariamente coincide con la residenza e che nel decreto in vigore e nelle FAQ si parla alternativamente di domicilio, residenza o abitazione in linea di massima ciò che conta è la tua autocertificazione. Pertanto se tu lo hai eletto presso la residenza ( o domicilio stesso) della tua compagna è sotto la tua responsabilità che lo dichiari. L’importante è che non ti confonda. Il problema secondo me potrebbe essere un altro: come giustifichi lo spostamento per raggiungerlo trovandoti in un altro comune? In quel frangente ti esponi al rischio di una sanzione.

  44. Luca, Mandragola, e chiunque sia in grado e abbia voglia di esprimere un parere legale: poco fa di ritorno dai miei giri ( libreria, copisteria), ho filmato un ampio schieramento di forze dell’ordine, cinque volanti!!!, arrivate pare su “segnalazione” per sgombrare un piccolo gruppetto di ragazzi africani. Seduti sotto al portico del teatro, al sole, qualcuno dava da mangiare ai piccioni. Accanto ma ben distanziati. I carabinieri si sono avvicinati da subito minacciando, avanzando tutti insieme compatti. I ragazzi sono rimasti seduti sino a quando non sono stati minacciati ad urla e da molto vicino.Solo uno ha resistito seduto. Poi sono stati costretti ad andarsene. A quel punto ho fatto per andare via anche io che ero ben nascosta dietro una colonna ma una persona, che mi era vicina, ha avvertito i carabinieri delle mie riprese. Mi è stato chiesto di consegnare il telefono e di cancellare i video. Ho rifiutato.
    Le riprese sono effettuate da lontano e le fdo sono riprese di spalle. È iniziata una discussione, mi è stato chiesto da dove venissi. Ho potuto dimostrare di essere di ritorno dalla copisteria, evitando un’ altra sanzione. Mi hanno identificata e diffidata dal diffondere le immagini. Ho registrato parte della discussione con le fdo. Il clima era teso e preoccupante. Il dispiegamento di fdo e l’atteggiamento non erano di bonaria comprensione ma di esplicita minaccia. Ovunque non ci siano testimoni e in presenza di gruppi sociali emarginati e discriminati si rischiano abusi di potere ancora più gravi. Questa cosa va denunciata. Vogliono ridurci al silenzio quando non possono indurci all’ assenso.

    • A quello che hai detto aggiungo solo una considerazione: le riprese che hai fatto sono assolutamente legittime. La scena s’è svolta in un luogo pubblico, e riprendere l’operato delle FdO ti era senz’altro consentito. Capita spessissimo che chi fa ordine pubblico faccia valere una sorta di diritto a non essere ripreso (o dovere di non riprendere), esigendo la consegna di telefoni, fotocamere etc. oppure la cancellazione delle immagini dalle schede di memoria. Diritto e corrispondente dovere che però, semplicemente, non esistono. Filmare si può: pretendere la cancellazione dei filmati no. Dunque, rifiutarsi di farlo è lecito e giusto.

  45. Grazie Luca. Allora a che titolo mi hanno fatto una diffida scritta pensando di farla valere? Posso pubblicare i video chiedendo il motivo di un tale dispiegamento di forze dell’ordine? Che cosa tutto questo a che fare con l’emergenza e in che modo si può giustificare un atteggiamento di partenza così arrogante? Prima di lasciarmi andare, un carabiniere mi ha chiesto se davvero non avevo intenzione di cancellare i video. Non ho capito lo scopo della sua domanda e se temono qualcosa. Se di default adottano questo sistema con chiunque faccia una ripresa o se nella specifica circostanza ci sono estremi che si possono ritenere ” non validi ” dal punto di vista procedurale. Oltre che dal punto di vista umano e della tutela dei propri e degli altrui diritti.

    • Ciao! A parte che non si può che ammirare la tua fermezza in circostanze come quelle descritte, avevo compreso che ti avessero “diffidato” verbalmente, ovviamente per intimorirti ed evitare che potessi diffondere le
      riprese. Deplorevole ma prevedibile. Quale sarebbe la modulistica utilizzata per una simile intimazione e soprattutto quali sarebbero le norme che citano per giustificare tale “ ordine”? Non saprei come definirlo, dato che poteri e competenze dei pubblici ufficiali si inscrivono entro limiti di legge e non riesco davvero a capire che formula possano aver usato.

      • Non “fermezza “. Incoscienza.
        Nel verbale c’è scritto: Diffida dall’ uso improprio di riprese video o foto in materia di protezione dei dati personali ( decreto l.vo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni).
        Nel caso delle fdo, il ricorso alla legge sulla tutela della privacy serve strumentalmente a limitare il diritto ad informare, testimoniare e raccogliere prove, perché non ci si limita solo a impedire la diffusione ma si ordina la distruzione del materiale raccolto, anche se non reso pubblico. Vorrei saperne qualcosa di più. Se possibile.

        • In pratica, anche a voler ritenere in qualche modo cogente questa diffida, cioè a volerla ritenere un provvedimento legittimamente dato dall’autorità, l’unico accorgimento che dovresti osservare se decidi di pubblicare i video, secondo me, è non rendere riconoscibili i volti. Ma già dicevi che la ripresa è effettuata di spalle… Posto che il richiamo in blocco del codice sulla privacy, senza riferimenti a norme specifiche, parla un po’ da sé, cioè fa capire che la diffida non ha fondamento. Intendo dire questo: che chiunque è tenuto a osservare le norme del d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, dato che si tratta di norme dell’ordinamento, senza bisogno che l’autorità di pubblica sicurezza gli imponga di farlo con un atto ad hoc.

          • E aggiungo: a fronte della veridicità del fatto rappresentato, dell’interesse sociale alla diffusione della notizia, e alla conoscenza da parte degli interessati dell’esistenza del video, il diritto alla riservatezza cede a quello di cronaca.

        • Le norme in materia di trattamento dei dati personali valgono a tutela di chiunque ovviamente ed è curioso che il problema non se lo sia posto il poliziotto che qualche giorno fa ha diffuso le immagini di un verbale con i dati personali di un malcapitato trasgressore ( il poliziotto lo derideva perché questi aveva ammesso di essere uscito per congiungersi con una amica ). Quello che mi sorprende è che i carabinieri di sostituiscano all’Autorità garante inventandosi un provvedimento per “diffidarti” a non diffondere delle immagini che innanzitutto non permettono di riconoscere i volti dei poliziotti e sopratutto rispondono ad un interesse pubblico
          alla conoscenza di un fatto ed al diritto di cronaca ( che può essere esteso anche ad un ambito non strettamente giornalistico). Attualmente il riferimento normativo principale è il GDPR adottato a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE 679/2016 che non ha necessità di recepimento ma ha condotto a delle modifiche della normativa nazionale in materia.

          • Ho sottoposto le immagini ad un amico fotografo/ videomaker che mi ha detto che avrei fatto meglio a fare un unico video ininterrotto ( cosa troppo difficile in quella situazione,
            per me) e questo è il limite principale della ripresa. Che le riprese sono molto “traballanti” perché mi trema la mano e mi ha consigliato di appendere il telefono al collo, questo mi consentirebbe di effettuare riprese da più vicino, senza tenere il telefono in mano, e senza rendere esplicita la mia intenzione. La go pro sarebbe stata facilmente visibile dalla spia della telecamera. In queste situazioni riuscire a raccogliere materiale è veramente importante perché questo isolamento è motivo di abusi molto pericolosi, senza testimoni. Alcune zone sono particolarmente ” calde” perché sono diventate improvvisamente terra di nessuno. Una piazza prima gremita di studenti festosi è oggi ridotta ad un cimitero.

            • Temo anche io che, soprattutto in determinati orari e giorni, con le città semideserte, si creino delle zone d’ombra un cui è ancora più semplice perpetrare abusi soprattutto verso soggetti che già normalmente ne sono vittime. Ci sono molte associazioni e avvocati di strada che operano a tutela di chi vive ai margini della società ma in questo periodo è come se tutto fosse maledettamente rallentato. Oggi una amica mi ha telefonato mentre tornava da lavoro. Fino a qualche giorno fa le sue parole erano tutte un “ che paura”… oggi, complice forse anche una bellissima atmosfera creata colori caldi e rarefatti di un tardo pomeriggio di primavera, si è lamentata: “ ma perché ora, anche in macchina da sola, non posso andare a guardare il mare? Che male faccio?” Esatto!!! È dal primo assurdo giorno in cui ci hanno arrestato senza esserci macchiati di alcun crimine che lo ripeto! E ha aggiunto che in Austria, dove lavora un cugino, tutti i giorni si può fare una passeggiata o attività motoria per due ore. Spero che sempre più persone capiscano il baratro in cui stiamo precipitando. Mentre parlavamo ho visto passare la polizia municipale. Le strade, nei paesi come quello in cui vivo, sono ormai dominio esclusivo di quella che nei paesi dell’interno si chiama “ la giustizia”. Peccato che di giusto, nel loro operato, ci sia ben poco. Mi sta preoccupando molto la disinvoltura con cui atteggiano spesso al di sopra della legge. Come é capitato nel tuo caso.

              • Vivere nella paura di essere considerati criminali era una cosa che non ci era mai capitata e che in molti non avevano neanche mai preso in considerazione. Eppure è la situazione in cui vivono “normalmente” tantissime persone da prima dell’emergenza. La rassegnazione con cui è stata accolta questa nuova condizione è sconvolgente. Come sconvolgente è giustificare i propri spostamenti per mezzo di uno scontrino e accettare che esista un limite di 200 m per gli spostamenti. Che in realtà non è stato definito. E, come si è già detto qui, in questa emergenza c’è chi sta anche peggio. Ai ragazzi africani non sarebbe bastato uno scontrino e neppure un permesso firmato dal viceré.

  46. Si. Grazie Luca. Era proprio ciò che intendevo dire quando sottolineavo la sproporzione del dispiegamento messo in atto e la spettacolarizzazione dell’intervento da parte delle forze dell’ ordine. In una piazza praticamente deserta. I ragazzi seduti per terra non costituivano alcun pericolo per nessuno. E questo rocambolesco intervento aveva un evidente scopo deterrente. Le intenzioni bellicose delle forze dell’ordine avrebbero potuto causare una legittima reazione. Alla faccia del contenimento del contagio. Mi sembra che sarebbe importante informare più possibile su questo uso arbitrario, razzista e classista delle disposizioni in atto per il contenimento della pandemia. Lo scopo era quello di disperdere un presunto assembramento che tale non era. I ragazzi erano ordinatamente disposti a distanza sotto il portico e seduti. La maggior parte di loro dorme in dormitorio e non ha una casa. La loro unica forza è rimanere uniti.

  47. Segnalo questo articolo, secondo il quale sembrerebbe che sia stato fatto l’ennesimo pasticcio:

    https://www.affaritaliani.it/cronache/quarantena-tolto-l-obbligo-nel-dpcm-dubbi-da-parte-dei-sindacati-di-polizia-666441.html

    In sostanza recita:

    Nel documento, in particolare, viene messo in risalto che l’art. 8 del DPCM abroga, a partire dal successivo 14 aprile, gli effetti di tutti i precedenti Decreti emessi dalla Presidenza del Consiglio, l’8, il 9, l’11 e il 22 marzo e il 1° aprile, riguardanti l’emergenza da Coronavirus.
    Tuttavia, dall’emanazione di quei Decreti, ora abrogati, derivava l’obbligo, per i cittadini, di compilare i modelli di autodichiarazione, per attestare i motivi che giustificavano l’uscita dalle loro abitazioni e questo obbligo, oggi sembrerebbe essere stato anch’esso abrogato.

    • È interessante capire se i chiarimenti richiesti sono stati o saranno effettivamente dati e divulgati (al momento io non ne trovo traccia), perché in realtà il controllo mediante autocertificazione (non l’obbligo di autocertificare, che non esiste) non è stato introdotto con i decreti ora sostituiti dal DPCM del 10 aprile, ma con una circolare del ministero degli interni emanata l’8 marzo. Di per sé la richiesta di questi sindacati di polizia è indicativa del caos normativo e dei fraintendimenti che ha generato.

  48. Ciao Luca volevo chiederti un informazione io sono residente in Campania e il 2 aprile nella strada dove abito sono sceso a comprare le sigarette il tabaccaio si trova a 50 mt di ritorno con altre due persone residenti vicino la mia abitazione mi fermo per salutare con dovuta distanza nello stesso momento arriva una macchina della polizia che ci fa un verbale per assembramento 400 euro rid a 280 se pago entro trenta gg ma se faccio ricorso al prefetto e il prefetto nn Accetta il ricorso a cosa vado incontro? E poi riguardo le conclusioni del tuo articolo io il verbale l’ho preso il 2 aprile prima del 4 aprile puo cambiare qualcosa? Grazie

    • Ciao Giuseppe. Se il prefetto dovesse rifiutare il tuo ricorso, verrebbe riconfermata la sanzione che ti è stata irrogata. A quel punto hai due possibilità. Una è pagare. L’altra è ricorrere davanti al giudice: le spese per il ricorso ammontano all’incirca a 70 euro (43 di contributo unificato e 26 di marca da bollo). Davanti al giudice non è necessario, anche se ovviamente è consigliato, comparire con l’assistenza di un difensore.
      Quanto alla data in cui ti è stata irrogata la sanzione: come scrivo nel post, probabilmente l’interpretazione rigorosa che propongo, ossia che la norma che introduce la sanzione (art. 4, comma 1, d.l. n. 19/2020) non richiama quella che fa salvi gli effetti prodotti dalla decretazione precedente (art. 2, comma 3, del medesimo decreto) non verrà accolta nella prassi. Nulla però vieta di addurre quest’interpretazione come motivo di ricorso: alla peggio, il motivo verrà rigettato. Ma vale la pena tentare. Se il legislatore scrive male, è giusto utilizzare i difetti di redazione delle disposizioni come motivo di difesa.

  49. Buonasera, io avrei una domanda, se dovesse succedere che il decreto legge 19/2020, quello per cui vengono elevate le attuali sanzioni, dovesse venire abrogato o semplicemente passati i 60 giorni non dovesse essere convertito in legge cosa succederà alle sanzioni elevate? Si cancellerano automaticamente o bisognerà comunque fare ricorso?
    In questo caso penso che verrebbe chiarito in un ulteriore decreto, però in caso mi piacerebbe sapere come ci si debba comportare, anche perché, se dovesse essere convertito in legge bisognerebbe aspettare le varie sentenze dei giudici di pace per sapere il da farsi e allora forse diventerà più conveniente pagare e togliersi il pensiero.
    Grazie a chiunque vorrà rispondermi.

    • Nel caso, piuttosto improbabile, di abrogazione della disciplina sanzionatoria bisogna distinguere. La contravvenzione prevista per la violazione della quarantena obbligatoria da parte dei positivi al virus, essendo introdotta da una norma penale eccezionale ai sensi dell’art. 2, comma V, del codice penale, continuerebbe a produrre effetti: la norma incriminatrice, si dice tecnicamente, sarebbe ultrattiva. Con riguardo alle sanzioni amministrative pecuniarie la questione è più complessa: la sentenza della corte costituzionale n. 63/2019 ha stabilito che la disciplina successiva più favorevole si applica retroattivamente, non diversamente da quanto accade in materia penale, se alla sanzione amministrativa viene riconosciuto un carattere afflittivo paragonabile in sostanza a quello d’un reato. Il che, molto verosimilmente, è il nostro caso. L’intervento d’un giudice che riconosca il carattere sostanzialmente afflittivo della sanzione amministrativa, dandone perciò un’interpretazione costituzionalmente orientata, resta però necessario. Per chi è interessato a un commento tecnico alla sentenza n. 63/2019, rimando all’articolo molto esaustivo uscito sulla compianta rivista Diritto Penale Contemporaneo: https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6598-retroattivita-favorevole-e-sanzioni-amministrative-punitive-la-svolta-finalmente-della-corte-costit

  50. 1) Premessa e sintesi del fatto: risiedo in Veneto, sono studente di giurisprudenza; sono stato sanzionato 15 giorni fa dai carabinieri in quanto mi trovavo a piedi ad oltre 200m dalla residenza (c. 1.5km, tuttavia non contestati nel verbale) ed in comune diverso da quello di residenza (stavo passeggiando in zona di campagna, al momento del controllo cc attorno a me c’erano solo campi nel raggio di 300m; la situazione era assai surreale e ridicola insieme); non mi è stato contestato l’assembramento (come detto, attorno solo campi, tralicci alta tensione, forse piccioni).

    2) Osservazioni:
    . Riguardo all’ipotesi (sopra richiamata) della retroattività in mitius come da citata sent. 63/’19 Corte cost.: ammesso che nel nostro caso rilevino le norme della successione legislativa penalistica, eccepirei all’ipotesi l’art. 2 quinto comma c.p. richiamato da Luca Casarotti il quale stipula che «se si tratta di leggi eccezionali o temporanee [è il caso nostro?], non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti [ossia le disposizioni riguardo alla successione delle leggi penali]»; in termini semplici: in questo caso, anche se poi le misure restrittive fossero tolte, in ogni caso non sarebbe de arguendo contestabile la successiva abolizione della fattispecie illecita.
    . Link utile: http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/news/problemi-giuridici-dellemergenza-coronavirus/
    . Discutendo del mio caso: ipoteticamente, potrei tentare di ricorrere in quanto lungo la strada percorsa erano assenti i cartelli di demarcazione del territorio comunale (errore sul fatto), ma non so se lo farò poiché forse non avrei convenienza a sprecare tempo in un ricorso.

    3) Quesito:

    . Qualora non corrispondessi la sanzione, considerato che sono in pratica insolvente (cioè “nullatenente”), come si comporterebbe Equitalia per una cartella esattoriale di importo inferiore ad EUR 1000? la ignorerebbe perché troppo modesta? oppure continuerebbe al contrario a reiterare solleciti per anni in modo da interrompere costantemente la prescrizione?

    Vi ringrazio per il Servizio che rendete tramite questo Portale.

    • Rispondo riguardo a ciò a cui so rispondere, cioè riguardo al punto 2: vedo che al momento in dottrina l’ipotesi della retroattività favorevole rispetto alle sanzioni amministrative previste dal d.l. 19/2020 è discussa. Si è argomentato sia a favore sia contro. Penso ad ogni modo che la questione sia destinata a rimanere soltanto teorica. Penso cioè che la norma che commina la sanzione amministrativa, quella dell’art. 4, comma 1, d.l. 19/2020 non verrà abrogata: semplicemente, le misure restrittive smetteranno di essere adottate, e l’illecito non potrà essere più commesso. Ma l’illecito in sé resterà nell’ordinamento.

  51. Gentile zeroenne637, riguardo al 3° quesito posso dirti che Equitalia è stata assorbita dall’ Agenzia dell’ Entrate, un ente statale e quindi puoi sempre sperare nell’ estinzione dell’ insolvenza; se facessi ricorso come palese e emblematico sopruso potresti evitare, in caso fosse accolto, sicuramente la trafila burocratica che comporta la morosità come corrispettivo etico della perdita di tempo in cui incapperesti.
    Nel tuo caso peraltro se non si evince da quanto descritto che la fattispecie penalistica debba essere considerata, allora il riconoscimento dell’ errore di fatto per la carenza delle indicazioni confligge d’altrocanto con la considerevole distanza dalle “colonne d’ Ercole” che hai percorso, allontanandoti ben oltre la legittima misura del consentito.
    Tra ‘i disturbi da povertà, ‘i disturbi da solitudine meditativa’, la ‘dromomania reattiva a sentimenti disforici’ti do la mia solidarietà e ti ricordo, come si usa dire nella sapienza partenopea, ke “per pagare c’ è sempre tempo!”

    • 1. Ringrazio Paolo e Luca per le gentili risposte. Tornerò appena possibile sulle vostre risposte e su altre parti utili di questa pagina. Col mio intervento intendevo: arricchire la casistica di questa pagina, aggiungere qlc idea, porre quesito riguardo politiche di riscossione (sono prassi non scritte nei manuali etc.)

      Per ora aggiungo solo: 2. penso dovrebbero stralciare almeno tutte le sanzioni in cui non sia stato contestato l’assembramento di persone (camminare da soli in luogo non affollato all’aperto è ovviamente un comportamento neutrale rispetto alla diffusione virale); 3. mi è stato riferito che un’avvocatessa qui in periferia abbia detto che qst sanzioni sono «certamente da pagare»: personalmente avrei diversi dubbi su qst punto poiché mi sembrano poco sostenbili sebbene psicologicamente efficaci.

      4. Ponevo ultima DOMANDA, può rispondere chi vuole: la proroga al 15 maggio vuol dire che i trenta giorni per pagamento agevolato decorrono dal 15/5 e quindi scadono il 15/6? Grazie.

      5. Altri links sul tema: https://www.ildubbio.news/2020/04/22/le-passeggiate-non-sono-reati-contrastiamo-invece-la-criminalita/ https://www.ildubbio.news/2020/03/22/presidente-mattarella-difenda-lei-la-costituzione-la-lettera-di-guzzetta-al-colle/

  52. Volevo sottoporre un caso, in quanto spero che la persona in questione faccia ricorso e voglio aiutarla con le informazioni. Ieri praticamente c’è stato un posto di blocco nel mio paesino, in una strada secondaria, generalmente sempre poco percorsa, sia a piedi che coi veicoli. La pattuglia ha fermato un ragazzo e, dopo averlo tartassato in tutti i modi possibili rispetto al suo “essere fuori casa”, lo hanno multato perché non indossava la mascherina e nemmeno ne aveva una appresso. Intanto vorrei capire se qui, in Campania, bisogna o meno mettere la mascherina per strada: io per esempio la metto solo nel supermercato, come me molti altri. Penso che questo potrebbe essere il punto di partenza per un eventuale ricorso. O mi sbaglio?

    • Ciao ryb_d, per prima cosa bisogna capire quale disposizione si intende violata. Se non erro ho letto che in Campania vige una ordinanza del Presidente della regione che dal 27 Aprile consente l’attività motoria ove compatibile con l’uso della mascherina. Se ne deduce che siccome correre con la mascherina è impossibile e pure pericoloso, non si possa correre. Ma nel caso di specie mi pare di capire che il malcapitato stesse semplicemente percorrendo una strada in solitaria. Ecco, il mio punto di vista è questo, ma ovviamente ognuno fa le proprie valutazioni: credo che arrivati a questo punto sia opportuno ricorrere sempre e comunque ( salvo casi davvero eclatanti). In pratica, a meno di non essere individuati come organizzatori di un torneo di bocce in un bar chiuso con 50 persone all’interno, io mi opporrei a queste contestazioni. E lo farei sulla base di due assunti: ordinanza o non ordinanza, ad un cittadino è richiesto di conoscere ( ed autocertificare) che conosce tutta questa baraonda di “norme” ( chiamiamole così), tra un susseguirsi di DPCM e provvedimenti su base locale. È impossibile. Viene meno il principio della certezza del diritto basato su un complesso di norme chiare ed intelligibili. Ma soprattutto la condotta sanzionata non è di per sè lesiva di alcun bene giuridicamente tutelato. Quale, anche solo potenziale pericolo, scaturisce dal camminare in una strada isolata di un paesello ove non c’è anima viva? Io articolerei un ricorso in questi termini e perché no, aggiungerei la questione che lo Stato non mi può imporre un obbligo senza pormi nel contempo in condizioni di adempiere. Le mascherine sono state distribuite gratuitamente e in numero sufficiente? Ciò comunque solo in subordine, credo che la seconda considerazione sia quella più importante perché sottolinea altresì la mancanza di nesso causale tra supposta pericolosità della condotta e lesione della salute altrui. Non vi è danno nè pericolo di danno nel non indossare una mascherina in luogo aperto e per di più isolato.

      • Intanto il New York Times consiglia di uscire, di ossigenarsi e prendere il sole, scrivendo cose che fino a ieri sarebbero sembrate ovvietà – e che qualunque medico potrà sottoscrivere – ma che dopo due mesi di propaganda #stareincasa suonano radicalissime. Da notare che nell’articolo si cita la Spagnola, ma non nell’usuale modo terroristico di queste settimane:

        «During the Spanish flu pandemic of 1918-19, patients who were treated in overflow tent hospitals and regularly taken out in the sun when they were in recovery had lower death rates than those who were left indoors in dark and poorly ventilated wards, Dr. Hobday reported in a study published in the American Journal of Public Health.»

        Qui invece si continua a parlare delle sanzioni a chi passeggia. A riprova che in Italia ci siamo lanciati a tutta velocità su un binario morto.

        https://www.nytimes.com/2020/04/28/well/live/coronavirus-sunlight-uv-stress-mood-immune-system-vitamin-D.html

      • Completo il commento di Mandragola, con il cui punto di vista sono d’accordo, dando solo i riferimenti normativi. In Campania, l’obbligo d’indossare la mascherina nello svolgimento di attività motoria è previsto dall’art. 6 dell’ordinanza 25 aprile 2020 n. 39 (l’ordinanza si scarica da qui: http://www.regione.campania.it/regione/it/news/primo-piano/covid-19-ordinanza-n-39-del-25-aprile-2020). Riporto il testo: «Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, fermo restando il divieto di svolgere attivita’ ludica o ricreativa all’aperto, è consentito svolgere individualmente attivita’ motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020), in prossimita’ della propria abitazione, e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona-salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente-nelle seguenti fasce orarie: -ore 6,30-8,30; -ore 19,00-22,00.» L’obbligo è corredato (art. 7) dal richiamo di prammatica all’art. 4 d.l. n. 19/2020, cioè alla norma che stabilisce le sanzioni amministrative per le violazioni delle misure di contenimento. Emanata l’ordinanza, è intervenuto il chiarimento n. 21 dell’unità di crisi regionale, in cui si legge: «si può passeggiare, ma è vietato fare jogging.
        In particolare:
        “…non è permesso svolgere attività di corsa, footing o jogging, in quanto le dette attività sono incompatibili con l’uso della mascherina perché pericolose ove svolte con copertura di naso e bocca e tenuto conto che chi esercita tali attività emette microgoccioline di saliva (droplet) potenziali fonti di contagio. L’attività motoria permessa (sostanzialmente passeggiate) deve essere svolta in prossimità della propria abitazione, con divieto assoluto di assembramenti e con obbligo di utilizzo delle mascherine e di rispetto della distanza minima di due metri.» Il chiarimento si scarica da qui: http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-21-attivita-motoria.pdf

        Come dice Mandragola, bisogna vedere quanto di tutto ciò sia stato contestato nel verbale, quanto la contestazione sia precisa e pertinente La stragrande maggioranza dei verbali che mi è capitato di leggere sono estremamente vaghi: in pratica il modulo prestampato viene semplicemente compilato identificando il sanzionato e barrando la casella corrispondente alla misura che si assume violata. Le motivazioni sono spesso stringate o apodittiche. Tutto questo agevola il ricorso, perché è onere di chi contesta dettagliare la fondatezza della contestazione.

      • L’ ordinanza del 25 aprile in Campania recita così al punto 6: “ Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, fermo restando il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, è consentito svolgere individualmente attività motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina, in prossimità della propria abitazione, e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente- nelle seguenti fasce orarie: – ore 6,30-8,30; – ore 19,00-22,00.”
        Pur non essendo esplicito l’utilizzo delle mascherine quando si è all’aria aperta lo si inserisce come obbligo nell’attività motoria consentita nell’ordinanza. L’ attività’ motoria consentita è solo la passeggiata, infatti con una ulteriore nota di chiarimento viene ribadito il divieto di fare jogging, corsa, footing. Ne deduco che se esco per andare a fare la spesa, esigenza per fortuna non condizionata a fasce orarie, durante il tragitto non sono obbligato all’uso della mascherina. Il numero di mascherine distribuito e di 2 per ogni nucleo familiare.

  53. Luca è stato molto esaustivo sull’ordinanza in Campania Per avere un quadro completo riporto anche parte dell’articolo 16 delle decreto 18/2020 cui Luca rimanda in tema di dispositivi di protezione individuale: “Art. 16
    (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)
    1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il
    cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
    2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.
    Al momento non ho ancora letto le 70 pagine dell’ultimo Dpcm quindi non saprei se ci sono novità anche in tema di mascherine.
    Questi continui rimandi a decreti e ordinanze ogniqualvolta si stabiliscono nuove norme mi crea vertigini.

  54. https://archive.is/m6o1S
    Si può affermare che siamo in buona compagnia, addirittura la sanzione è stata inflitta a questi poveretti che, giustamente, avranno pensato di bere una birra tra loro dopo l’impegno profuso in ospedale. Che poi essendo medici non credo fossero tutti scriteriati. Addirittura “indaga la Questura”… ma su cosa esattamente?
    Segnalo anche un link che che ho apposto nel topic sul 25 Aprile che riporta la lettera di avvocati e giudici torinesi al PdC. Contiene un interessante passaggio sul fenomeno dell’attribuzione alle FdO del ruolo di interpreti di norme vaghe e confuse nonché un accenno a contestazioni assurde. Se questo è il clima si può ben sperare per l’esito della maggior parte dei ricorsi laddove si rendesse necessario proporre opposizione ad Ordinanza ingiunzione.

  55. Ciao, sono stato multato dalla PS questa sera mentre camminavo a circa 500 metri da casa (provincia di Bologna). Mi hanno chiesto cosa stessi facendo e alla mia risposta “una passeggiata…digestiva” se ne sono usciti con “lei stasera ha vinto una sanzione da 400 euro”.
    Bene.
    Ho inizialmente cercato di dire loro che mi sembrava che le passeggiate vicino casa fossero ammesse. Hanno detto che no, non sono ammesse, che la regione Emilia-Romagna è in deroga rispetto alle disposizioni nazionali e hanno citato questo “Decreto” e più precisamente l’articolo 1, lettere a) e b). Queste due misure erano evidenziate nella fotocopia cartacea che mi hanno mostrato (“benché non saremmo tenuti”), dopo mia richiesta e dopo aver ormai compilato il verbale.
    Ho cercato di ribattere. Ho detto che non ero a conoscenza della natura così restrittiva della norma, pensavo in buona fede che potessi farlo. Mi hanno detto che loro non sono “educatori”, “la legge è uguale per tutti”.
    Ho detto che, boh, non ero d’accordo, che chi ha il cane può uscire e questo è un po’ discriminatorio. Ma “le regole non le facciamo noi, vada a dirlo in parlamento”.
    Gli ho detto che fino a poco prima che l’azienda ci mandasse in cassa integrazione ero un tirocinante a 500 euro al mese e che 400 sacchi di multa, beh, insomma, erano un tot. Mi hanno detto: “lei è impiegato, noi facciamo il nostro lavoro”. Come dire, non si impicci. Ho provato a ribattere che, insomma, il loro lavoro, in quel momento, mi dava il diritto di impicciarmi.
    Ho chiesto se potessero venirmi incontro. Ho fatto notare come fossi munito di mascherina (benché inutile alle undici di sera) e non stessi davvero facendo niente di male. Ho anche detto loro che non uscivo di casa a camminare (for the sake of camminare) da più di un mese e che facevo la spesa meno di una volta a settimana, ma ovviamente era un arroccamento disperato, niente da fare.
    Risparmio qui le sortite ad effetto da copione (una su tutte: “ma lei lo sa che sono morte trentamila persone?”).

    Ho dei margini per il ricorso o sono indifendibile? Ho letto dell’istituzione di un Legal Team. È così?
    Vi ringrazio.

    • Che vergogna, la vigliaccheria con cui si accaniscono sui singoli. Il perverso moralismo che cercano di negare quando dicono ” non siamo educatori “, ” la legge è uguale per tutti”, ” ma lei lo sa che sono morte trentamila persone ?”. Intanto ti fanno la sanzione, poi puoi andare a dirlo in parlamento… ma che diritto hanno questi mentecatti di esercitare in maniera violenta e perversa il loro potere senza alcun controllo? Anzi, fomentati proprio dalle istituzioni. Quando sento racconti come il tuo mi consola il fatto di avere trasgredito consapevolmente un divieto nella convinzione che non mi sarei comunque salvata da un esercizio di potere così arbitrario, in cui conta solo la fortuna. E mi consola solo il fatto di averli trattati con la la sufficienza sprezzante che si riserva solo agli idioti integrali, senza dargli alcuna soddisfazione. Sono disgustosi. Mi auguro che nella coscienza dei singoli cittadini si sviluppi una immagine più aderente alla realtà di questi pericolosi ricattatori,taglieggiatori, borseggiatori. Se avessi subito uno scippo, il senso di ingiustizia sarebbe stato meno presente.

      • Io ho accusato parecchio – e se ne parla anche in altri commenti – lo scarto logico, il muro comunicativo fra loro e me.
        Tu dici, giustamente, che è una questione di fortuna, e dunque non c’è molto da discutere, se hanno deciso di sanzionarti non tornano indietro, anzi, possono pure andare oltre. Io non ho percepito potessero andare oltre (vivo pur sempre in un “tranquillo” paese di provincia), non parlerei nel mio caso di vero e proprio senso di ingiustizia, ma ho avvertito comunque un senso di impotenza, rassegnata constatazione.
        Stavo *passeggiando*, ma in realtà stavo commettendo un’infrazione, stavo facendo “un torto a tutte le altre persone, che vorrebbero uscire di casa come lei, ma non lo fanno”, “starei io volentieri in casa, guardi…”.
        A sortite come queste si può controbattere ed è pure liberatorio farlo, ma alla fine il multone te lo sei pigliato, e nessuno si è mosso di un millimetro.
        Rimane lo strumento del ricorso, “perché noi, comunque, non siamo la legge suprema”, certo, “e poi è semplicissimo, basta mandare una PEC”.

    • Ciao Alberto, io vedo almeno due motivi di ricorso. Il primo è quello consueto, di cui s’è parlato a più riprese, ossia l’indeterminatezza del concetto di prossimità, al quale continua a riferirsi l’art. 1, lett. b), dell’ordinanza regionale dell’11 aprile, in base alla quale ti è stata irrogata la sanzione. Il secondo motivo si potrebbe formulare in questi termini: le ordinanze regionali la cui violazione è punita con la sanzione amministrativa, stabilisce l’art. 4, comma 1, d.l. n. 19/2020,, sono quelle adottate ai sensi dell’art. 3 dello stesso d.l. E l’art. 3 d.l. n. 19/2020 non è richiamato né nel preambolo né nel dispositivo dell’ordinanza. Ma al netto del dato formale, cioè l’assenza esplicita d’ogni richiamo all’art. 3 d.l. n. 19/2020, l’ordinanza di Bonaccini non sembra rispondere al requisito richiesto da quella norma: ossia le ragioni di specialità o particolare urgenza che giustifichino l’adozione di misure differenziate da parte della regione. Sul punto, a mio modo di vedere, manca qualunque accenno di motivazione. Quindi se ne dovrebbe concludere che l’ordinanza non è adottata ai sensi dell’art. 3 d.l. n. 19/2020, e dunque che la sua violazione non può essere punita con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 4, comma 1, dello stesso decreto legge.

      • Grazie Luca, gentilissimo, valuterò se procedere al ricorso o meno. Non nego che oggi ho passato momenti di ottimismo (“faccio ricorso perché è giusto, e perché sono nel giusto”) alternati a sconforto (“però loro potrebbero attaccarsi all’articolo x, comma y”), per cui devo ancora trovare una quadra.
        Un’altra cosa che mi infastidisce è che hanno usato un tono iperbolico (“in Emilia-Romagna non si può uscire di casa”), frasi contraddittorie (“lei potrà passeggiare dal 4 maggio”, e poco dopo “dal 4 maggio non cambia niente, anzi”) e sentenze approssimative (“lei abita comunque lontano”), e la colpa è nostra, che abbiamo intenzionalmente trasgredito delle norme così chiare.

        • Ciao Alberto, non è facile valutare se ricorrere o meno. Perfino in un caso di abuso lampante come il tuo. Nella mentalità comune si sta affermando l’ esistenza di un reato inesistente, quello di passeggiare. Lo scopo di queste sanzioni è anche deterrente. Il rischio di incorrere in altre sanzioni, però, è concreto perché l’ indeterminatezza della norma consente fantasiose interpretazioni. Spero, in ogni caso, tu possa usufruire del gratuito patrocinio, se decidi di procedere. Temo che molte persone, dopo una sanzione così gravosa, possano imporsi limitazioni ancora più pesanti di quelle attuali. L’effetto paralizzante di queste sanzioni meriterebbe altrettanti ricorsi per essere esorcizzato. Ma sono purtroppo valutazioni di opportunità che sono determinate principalmente dalle possibilità economiche del singolo.

  56. Se c’è un aspetto che è emerso con forte evidenza in questo periodo è la totale inadeguatezza delle FdO a svolgere i compiti loro affidati. Il susseguirsi di episodi come questo, in ogni parte d’Italia, dimostra che, a parte la mancanza di equilibrio e la totale incapacità di apprezzare la differenza tra comportamenti “pericolosi” anche solo potenzialmente ed altri innocui, è insita nel loro agire la combinazione di essere titolari ad oltrepassare i confini del ruolo che rivestono. Trovo intollerabile che possano schernire qualcuno con frasi tipo “ complimenti, stasera ha vinto una sanzione da 400 euro”.

  57. ciao
    L’episodio che andrò ad esporre si tratta a mio avviso di una forma di abuso di potere da parte delle forze dell’ordine, in questo caso polizia locale, che ha agito in assenza di sufficienti elementi validi, compilando un verbale contenente dati scorretti a discapito del cittadino.
    Il fatto si è verificato presso un parco dove io e un amico eravamo comodamente seduti per riposarci dopo l’attività motoria. In quel momento il sottoscritto era sì munito di mascherina ma impossibilitato a sostenerla sul viso poiché stava tossendo e la mascherina, in quel frangente, impediva una buona e corretta respirazione. A quel punto si sono avvicinati due poliziotti, i quali hanno notato un soggetto senza mascherina, o meglio con mascherina “leggermente abbassata”, e dopo le consuete domande di rito (generalità, autocertificazione, residenza, etc.) hanno deciso di segnalare la violazione di una norma covid-19 nonostante le attenuanti a difesa del cittadino. La domanda che mi sono posto allora è la seguente: È più importante respirare bene senza mascherina oppure è più importante respirare male tenendo la mascherina?
    È meglio sentirsi liberi di tossire oppure è meglio rischiare di soffocarsi per non pagare una muta insensata?
    È più giusto prendersi cura della propria salute oppure è meglio sacrificare il buon senso e delegare la salute a che mi impedisce la salute?
    Queste domande retoriche vogliono sottolineare la paradossale “forzatura di norme sanitarie e amministrative” che vanno contro i diritti dell’essere umano. Se una norma mi obbliga a tenere la mascherina e se tale mascherina mi impedisce di ossigenare pienamente i polmoni oppure mi ostacola del tutto la respirazione, cosa dovrei fare?
    Tenerla e stare male per paura di un verbale illecito?
    Tenerla con il costante timore di un accertamento?
    Vivere con la paura di essere multati o di essere chiamati e trattati da trasgressori?
    Trasgressori di cosa?
    Di certo non ero un trasgressore della mia salute… a quella ci tengo molto, a differenza di alcune autorità di cui è inutile fare nomi.
    CONTINUA …

  58. CONTINUAZIONE VERBALE MASCHERINA, TOSSO….:

    Comunque alla fine ho deciso di fare ricorso ed è proprio lì che oltre al danno ho notato la beffa. Sul verbale hanno riportato un c.a.p. sbagliato, di quattro cifre invece che cinque. L’impiegato postale per fortuna se n’era accorto subito e ha corretto la raccomandata.
    Il giorno dopo ho avvicinato due carabinieri e ho chiesto loro una delucidazione sul verbale.
    La loro risposta?
    Si rivolga a un avvocato e vincerà la causa.
    Allora ho controbattuto che quando il cittadino sbaglia deve pagare subito, mentre se l’autorità sbaglia dovrebbe essere l’autorità stessa a pagare, quindi in questo caso sono loro che avrebbero bisogno di un legale, non io. Per me il ricorso è già vinto.
    Il problema più che altro riguarda coloro che, presi dal panico, andrebbero immediatamente a pagare un’ingiusta sanzione pecuniaria che oscilla tra i 200 e 400 euro.
    E tutto per una mascherina… o per una tosse “trasgressiva”.
    Cari cittadini, ce le vogliamo porre due domande serie su cosa sta succedendo?
    Grazie!

    • Ciao Caspita, ieri in un telegiornale locale hanno riferito due episodi di sanzione al limite del surreale, come il tuo. Nel primo caso una lavoratrice, mentre usciva dal posto di lavoro, in una zona pubblica ma ad una adeguata distanza dagli altri, ha abbassato la mascherina per sorseggiare un caffè. È stata multata. Se non fosse stato un caffè, ma si fosse trattato di acqua, avrebbero trovato altrettanto motivato impedirle di bere e reidratarsi dopo una lunga e faticosa giornata di lavoro? Nel secondo caso una signora, probabilmente straniera dall’inflessione, è stata multata perché in compagnia dei suoi figli. Le è stato contestato il ” reato di assembramento “… al parco vieni redarguito se non fai attività motoria e sei ” stanziale” anziché nomade. L’ unica volta nella storia in cui i nomadi non sono discriminati…

  59. (1) Luca Casarotti: 13/04/2020 alle 7:55 pm: «Quindi il d.l. 25 marzo 2020 n. 19, che è un atto con la forza della legge, non è tout court incostituzionale [ex art. 16/1 Cost.] solo perché contiene un elenco di misure restrittive della libertà personale»; ammessa questa premessa però mi domando se sia legittimo autorizzare le Regioni ad introdurre ulteriori e più spinte limitazioni alle stesse libertà (nel caso delle Regioni attraverso mere ordinanze). In ogni caso vedo che il dibattito sulla legittimità di questo corpo di provvedimenti non sembrerebbe ad oggi esaurito.

    (2) Osservazione a margine: altri Paesi sono stati sensibilmente più leggeri nel lockdown (es. il Giappone ha in pratica ignorato l’epidemia; le conurbazioni di Los Angeles e New York sono un altro caso); sarebbe interessante capire la ragione della differenza. (cfr. https://www.goldmansachs.com/insights/pages/reopening-the-economy-f/report.pdf).

    (3) Ipotesi: il governo Conte-bis è virtualmente finito.

    Cordiali saluti a tutti.

  60. Pardon, mi spiego meglio: il caso del Giappone è lampante sotto ogni aspetto, mentre sia a New York (8mil abitanti) sia a Los Angeles (15mil) l’attività fisica individuale all’aperto non ha mai (per quanto ho visto) subito limitazioni analoghe alle nostre.

    Dal sito https://corona-virus.la/faq della Città di Los Angeles:

    (1) «Can I leave home to exercise? Yes, but only if you are outdoors and not in close contact with other people. Otherwise, no, because fitness and exercise gyms and similar facilities are closed. Please wear a face covering while exercising in a neighborhood or a shared area where others may be.» (2) «Are the city’s parks and recreation centers open? Parks will remain open during regular park hours for the purpose of walking, running or jogging. Please be sure to keep at least six feet between yourself and others.»

    È chiaro che non vengono menzionati limiti di «200m» o di «prossimità».

  61. https://archive.is/KSYHE
    Il delirio. Non ci sono altri termini per definire questa esternazione. Il sindaco in questione ha deciso di introdurre egli stesso una nuova fattispecie di reato o intende attingere a quelle già disciplinate? Ad ogni modo suscita un certo effetto che un primo cittadino si spinga a dire tali assurdità. L’ elemento soggettivo sarebbe “ l’irruenza”? Ed il nesso di causalità con l’evento attraverso quali indagini andrebbe dimostrato? E i genitori degli adolescenti a che titolo risponderebbero di questi ipotetici comportamenti delittuosi dei figli essendo la responsabilità penale personale? Forse “ culpa in vigilando”! L’art. 40 c.p. In combinato disposto con gli artt. 147 e 2048 c.c.? Perché non spingersi oltre? Un concorso no? Che voli pindarici. Come se un genitore mandasse un figlio infetto in giro a contagiare chiunque incontri…

  62. https://archive.is/cjYPh
    Risulto ripetitiva, ma questi episodi andrebbero catalogati nel quaderno “delle perle”, un po’ come si faceva alle superiori quando, con la tipica cattiveria di quella fascia di età, si appuntavano le castronerie dette dai proff.
    Questo di cui al link è un episodio grottesco. Emblema degli effetti di una gestione isterica di una emergenza sanitaria sia da parte delle Istituzioni che dei canali di informazione. Qui su Giap le assurdità e gli aspetti grotteschi vengono da mesi sviscerati con estrema lucidità e coerenza e questo mi rincuora sul fatto che non tutti abbiano smarrito il senno. Immaginate due diciottenni, pulsanti di vita, che si baciano nella notte deserta e vengono addirittura denunciati in base ad una disposizione assurda ( ed illegittima). “Stupendo” un commento sotto l’articolo che si può leggere sul sito da cui è estrapolato laddove un utente afferma che i ragazzi andavano puniti e che lui, tutt’ora, per rispetto verso la fidanzata ed i genitori della stessa, evita di baciarla.

  63. https://archive.is/QG6Ll
    Sembra mi stia “specializzando” nella ricerca di queste notizie. In realtà mi colpisce molto la sommarietà della fase di constatazione del presunto illecito e la logica oscura che la guida.
    Nel caso di specie addirittura la fidanzata non è stata sanzionata perché “colta di sorpresa”. Due agenti in borghese che “ pedinano” una coppia di ragazzini mi fa davvero impressione. Per inciso mi sta capitando di incrociare molte pattuglie e dentro l’abitacolo spessissimo gli occupanti non indossano la mascherina o la tengono calata sul volto. O sono colleghi “conviventi” o fanno il test ogni giorno ( ma starei comunque attenta dati i falsi negativi). Propenderei però per la tesi che le regole assurde e stringenti valgano solo per noi cittadini comuni.

  64. Volevo rendere partecipi i lettori del blog e soprattutto le vittime di sanzioni amministrative e/o penali, ricevute durante la quarantena, di un episodio interessante: venerdì 17 luglio il pm ha archiviato, senza che da parte mia o del mio avvocato fosse stata intrapresa un’azione di alcun tipo, la denuncia penale che mi era stata appioppata per non avere fornito alle autorità i documenti ( art. 651 c.p.). Con questa motivazione: ” considerato che per le modalità di condotta e per l’ esiguità del danno e/o pericolo […] l’ offesa risulta di particolare tenuità: la condotta certo antigiuridica non aveva comunque ricadute in punto di effettiva pericolosità sociale ecc…
    Mi auguro che lo stesso metro di giudizio, che può avere motivazioni di natura differente ( opportunità, buon senso, ecc…), sia estesa a chiunque in quel periodo sia stato ingiustamente punito per lievissime violazioni e che la condotta sconsiderata, persecutoria, vessatoria delle forze dell’ ordine (che hanno emesso quantità indescrivibili di sanzioni) produca questo effetto collaterale, visto che può rivelarsi causa di un eventuale collasso del meccanismo burocratico.

  65. Un’ottima notizia Filo a piombo!!! Anche se, con rispetto, non mi convince che la richiesta di archiviazione sia basata sulla considerazione della particolare tenuità del fatto e non sulla sua insussistenza. Se non ricordo male tu non ti eri rifiutata di fornire le tue generalità, ma solo i documenti e non esiste obbligo generalizzato di portarli con sè e mostrarli a richiesta, se non in casi specifici. La giurisprudenza sull’art. 651c.p. mi sembra chiara, ma forse mi sfugge qualcosa. Ad ogni modo era la conclusione più ovvia. E ora si spera che lo stesso epilogo tocchi in sorte alle arbitrarie sanzioni amministrative che molti si sono visti ingiustamente appioppare.

    • Ciao Mandragola! Io mi sono rifiutata di identificarmi per circa un’ora (in un impeto di infantile protesta), temporeggiando sul motivo dell’ accertamento da parte delle forze dell’ ordine. Non so se il ” crimine” di cui mi sono macchiata sia tenue o insussistente. Però, anche alla luce dei gravissimi e recenti fatti di cronaca che vedono coinvolte le fdo ( toh, i giornalisti mainstream hanno improvvisamente scoperto che c’è un problema!), si può ovviamente parlare di un sistema largamente corrotto e abituato da tempo immemore ad abusare del suo potere. Le coperture politiche, il tacito assenso e l’ esplicito elogio delle istituzioni hanno reso questo modus operandi ancora più pesante durante la quarantena, fornendo a questi soggetti un senso di onnipotenza. Da quando è iniziata la reclusione, è stata attuata una forma di ” revisionismo” sui fatti appena successi, una forma di “scudo penale”, di immunità estesa a tutti gli organi dello Stato e sembra che il problema riguardi “solo” il presidente della regione Lombardia ( colto in flagrante) e solo per via delle conseguenze penali, in realtà, c’è qualcosa di più preoccupante della scontata e disonesta difesa d’ ufficio dell’ operato del governo. Qualcosa che ha a che fare non solo con il seppellimento sistematico delle verità che si opera in questo paese ma, soprattutto, con la totale assenza di una credibile opposizione politica ( detto da più parti mille volte), evidentemente ” collusa” a vari livelli. Motivo per cui solo il singolo Pm, anche per evidenti motivi ” pratici”, ha il potere di sollevarti dalle conseguenze dell’ operato delle fdo. Siamo sempre nel campo della totale arbitrarietà. Purtroppo.

  66. A proposito di errori fatti qui e altrove (spezzo in due per non linkare il giornalaccio)

    “Coronavirus, escono di casa con l’autocertificazione falsa. Il giudice: “Non è reato. Il Dpcm è illegittimo””
    di Aldo Fontanarosa
    (ansa)
    Il Tribunale di Reggio Emilia: un atto amministrativo non può limitare la libertà personale di movimento, è contrario alla Costituzione un obbligo generalizzato a restare nella propria abitazione
    11 Marzo 2021

    ROMA – Nel pieno della prima ondata della pandemia, a dispetto dei rigidi divieti governativi, un uomo e una donna di Correggio (Reggio Emilia) escono di casa. E’ il 13 marzo del 2020. E quando i Carabinieri li fermano, i due presentano una autocertificazione fasulla. C’è scritto che sono usciti perché la donna deve fare delle analisi e vuole essere accompagnata, ma non è così.

    I Carabinieri accertano che la donna non ha fatto tappa in ospedale, quel giorno, come ha giurato ai militari. A quel punto la coppia viene denunciata e finisce sotto processo. Pochi giorni fa, a gennaio del 2021, il Tribunale di Reggio Emilia li ha assolti entrambi “perché il fatto non costituisce reato”.

    Non solo. Il giudice di Reggio Emilia sancisce anche l’illegittimità del DPCM dell’8 marzo del 2020 che autorizzava le persone a uscire di casa solo “per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, spostamenti per motivi di salute”. Ne scrive oggi il sito Cassazione.net.

    Spiega il giudice di Reggio Emilia che il DPCM non può imporre l’obbligo di permanenza domiciliare, neanche in presenza di un’emergenza sanitaria. L’obbligo di permanenza domiciliare è – viceversa – una sazione penale che può essere decisa dal magistrato per singole persone “per alcuni reati, e soltanto all’esito del giudizio”.

    –>

    • Sempre il giudice di Reggio Emilia ricorda che la Corte Costituzionale stabilisce delle garanzie molto forti, a protezione del nostro diritto a uscire di casa quando vogliamo e di andare dove crediamo.

      Il giudice chiarisce che un DPCM, un decreto del Presidente del Consiglio, è un semplice atto “regolamentare”, che dunque manca della forza normativa per costringere qualcuno a restare in casa.

      Certo, un DPCM probabilmente può imporre a qualcuno di non andare in zone infette, dove sono esplosi dei focolai mentre un divieto generalizzato – per tutti e in ogni luogo – è inaccettabile.

      La sentenza del Tribunale di Reggio Emilia ritiene nullo l’obbligo delle persone di compilare la autocertificazione per giustificare la loro uscita di casa. Dunque decade anche il presunto reato di falso ideologico che commettiamo quando autocertifichiamo il falso.

      • Repubblica è adusa a postare su Twitter i titoli: https://archive.is/wip/bQNIf

        Qualche commento scelto:

        “Ci mancava anche un giudice con questa menata del Dpcm illegittimo…”

        “Bene, W l’anarchia”

        “Il caso: chi è il minchione ?”

        “L’importante e’ ripetere che si crede nella magistratura”

        “Come si può fermare l’epidemia in Italia, con il prolificare dell’inqualificabile dissi-deficienza e una Giustizia che, invece di tutelare chi subisce, risulta essere più dannosa dei Virus, alimentando l’arrogante trasgressione.”

        Mi si dia del catastrofista, ma inizio a ravvisare un problemino di tenuta democratica, certamente già presente ma che inizia ad essere amplificato.
        Iniziano a parlare come quel tizio famoso per il cosplay del suricata al distributore di Piazzale Loreto.
        Il tizio che parla di “dissi-deficienza” in particolare, fa rima con “pancia-fichisti”.
        L’idea sembra essere che le leggi e i diritti più elementari sono un inutile legaccio nella lotta contro il Nemico, che dev’essere totalizzante; la giustizia deve “tutelare chi subisce” con tanti saluti alle prerogative del potere giudiziario.

  67. Ciao, io invece la penso esattamente come te e non credo sia eccessivo temere che certi precedenti rappresentino un pericoloso nulla osta che permetta di introdurre anche in futuro restrizioni di libertà fondamentali sulla base di una “emergenza”.
    Se capisco la reazione emotiva di chi si blinda in casa temendo di divenire preda del contagio per il solo fatto di aver respirato fuori dalle mura domestiche ( anche grazie alla campagna sensazionalistica dei mezzi di informazione più cliccati), non accetto che qualunque principio democratico o anche solo logico vada a farsi **** sulla base del terrore e della infame incompetenza (mixata al servilismo nei riguardi potenti categorie come Confindustria) che la nostra classe dirigente ha mostrato.
    La sentenza in oggetto vorrei leggerla, ma dal primo momento in cui questa storia è iniziata mi sono chiesta come fosse possibile sovvertire in modo così plateale delle regole che credevo indiscutibili. Ingenua io, che ho comunque deciso di agire nel mio piccolo ignorando precetti assurdi e illegittimi.
    Non compilo nessuna autocertificazione ( non tollero un obbligo a che io autocertifichi perché sto uscendo di casa), ma non dichiaro neppure il falso.
    So di persone “ rispedite” a casa, trattate alla stregua di soggetti sottoposti a provvedimento di fermo. Se la smettessimo di invocare l’uomo forte e giustizialista e pretendessimo che ai giovani si dessero gli strumenti per maturare un senso civico autentico, forse non ci troveremmo a sguazzare in questa pozza di melma.

  68. Secondo autorevoli costituzionalisti (rivista Associazione Italiana Costituzionalisti), sulle libertà fondamentali, nelle more dell’accertamento e dichiarazione della Consulta dell’ incostituzionalità della parte viziata dei DL 6,9 e 33 del ‘020 e della conseguente illegittimità derivata dei DPCM : in merito alla vigenza ed effettività degli atti emanati sulla base dei dpcm incostituzionali per illegittimità derivata, detto vizio invalidante si ripercuote sull’atto conseguente, generando la c.d. invalidità caducante.
    Presso la Consulta, la questione(di costituzionalità incidentale) è pendente su DL Governo Conte , allorchè il giudice ha eccepito da parte la violazione della riserva di legge in materia di sanzioni amministrative ex art. 1 della legge n. 689/1981 per eccesso di delega: Ordinanza 27/2021, che si basa sul giudizio https://juriswiki.it/decision/giudice-di-pace-di-frosinone-sentenza-516-del-2020/ in cui si disapplica il dpcm e annulla la sanzione
    Ora il Governo Draghi ha preso invece la via diretta del DL, con le garanzie partecipative minime del Presidente della Repubblica e del Parlamento a comprimere diritti e libertà fondamentali.

  69. Significativo, nella sentenza cui rimandi, il richiamo al principio della riserva di giurisdizione. Mi sto davvero impegnando, sin dall’avvento dei primi DPCM
    Conte, a reperire giurisprudenza di legittimità ( ovviamente riferita a casi analoghi) che possa confortarmi circa la aderenza dei provvedimenti cui siamo sottoposti al dettato Costituzionale ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico che conosciamo ( o credevamo di conoscere). La ricerca per ora è stata infruttuosa per cui ritengo che sia utile che chiunque si sia visto irrogare una sanzione la impugni, ovviamente ricorrendone gli estremi. L’obbligo di permanenza domiciliare certamente afferisce alla sfera della libertà personale ex art. 13 della Costituzione ed ancora non mi abituo ad un vulnus così evidente. Ai primi di marzo scorso pensavo: “ vabbè, mi impediranno di accedere allo stadio se volessi andarci, interdiranno l’accesso ad aree ove si può creare grossa affluenza di persone, ma almeno nessuno potrà impedirmi di camminare senza meta per i vicoli del mio paese, per le campagne, per i costoni rocciosi…un attimo dopo Conte era in tv e si diffondeva l’odioso # corredato di arcobaleno. Se sollevo l’argomento mi sento replicare: “ ma che il virus esista ci credi?” Ma ****** se ci credo. Ciò in cui non ripongo la minima fede è che a scacciarlo possa i ess

  70. ( scusate, è partito l’edit senza volerlo)…a scacciarlo, dicevo, possa essere un inutile caterva di sacrifici. Dopo un anno siamo ancora al punto di partenza. O forse no. Gli arcobaleni sono decisamente sbiaditi.